Al via martedì scorso a Palazzo Madama l’esame congiunto nelle commissioni Istruzione e Lavoro delle tre proposte di legge che mirano ad un riconoscimento della figura professionale dell’artista e alla sua tutela previdenziale: si tratta del disegno di legge sullo “Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative” (S. 2039) di Francesco Verducci (PD), il cui esame in commissione Istruzione è iniziato il 16 marzo scorso; del disegno di legge sulle “Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell’artista e sul settore creativo” (S. 2127) di Pietro Nencini (IV) che il VII gruppo di lavoro ha iniziato a esaminare il 30 marzo; e del disegno di legge con “Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo” (S. 2090) di Lucia Borgonzoni (Lega) assegnato alla commissione il 20 aprile ma di cui non è mai iniziato l’esame. Nella seduta di ieri la relatrice per l’XI commissione ed ex ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo (M5S) e il relatore per il VII gruppo di lavoro, Roberto Rampi (PD), hanno proposto l’avvio di un ciclo di audizioni, finalizzato in particolare alla redazione di un testo unificato dei disegni di legge.
Quanto ai contenuti, il disegno di legge S. 2039 di Verducci (PD) stabilisce che il contratto di lavoro nel settore creativo e delle arti performative può essere qualificato come subordinato o autonomo (art.2), che la discontinuità dei contratti di lavoro costituisce un’eccezione e, pertanto, è oggetto di tutela specifica. L’articolo 3 riconosce le tutele previdenziali e sociali ai lavoratori e ai professionisti del settore creativo e delle arti performative in virtù della loro iscrizione alla gestione speciale nel FPLS (fondo pensione lavoratori dello spettacolo), mentre l’articolo 4 divide le categorie professionali del settore in due gruppi: A) i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di lavoro intermittente o con contratto di lavoro autonomo e B) i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il testo istituisce un’indennità di discontinuità, prevede una serie di disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, e in materia di indennità per malattia. L’articolo 8 prevede per i lavoratori del settore, sia subordinati che autonomi, un’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, all’articolo 9 un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’Inail. L’articolo 11 chiarisce poi che il lavoro prestato in via esclusivamente occasionale e di entità molto piccole può essere regolato con contratti di prestazione occasionale e per un massimo di 2500 euro annui.
Il disegno di legge S. 2127 di Nencini (IV) definisce “artista” qualsiasi persona che crea o ricrea le opere d’arte o dà loro espressione creativa, considera la sua creazione artistica come una parte essenziale della sua vita e contribuisce in tale modo allo sviluppo di arte e cultura, indipendentemente dal fatto di essere vincolato da qualsiasi rapporto di lavoro o associazione. Definisce anche il “settore creativo” l’insieme delle attività che riguardano o sono connesse alle fasi di creazione, progettazione, produzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promozione e divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi. Istituisce (art. 4) uno Sportello unico per lo spettacolo e il settore creativo presso il ministero della Cultura, che raccogliere le informazioni riguardanti le professioni, le condizioni di lavoro, le procedure e l’organizzazione del settore. Lo stesso testo istituisce presso il ministero della Cultura un Tavolo permanente per lo spettacolo e il settore creativo, con lo scopo di avviare un dialogo sulle criticità del comparto, anche riguardo alle prospettive di ripresa dopo la fase connessa alla pandemia da COVID-19.
Il testo S. 2090 di Borgonzoni (Lega), a differenza dei due precedenti, si concentra sulla figura professionale di attrice e attore professionista, che è riconosciuta a chi ha un reddito derivante da questa o da altre professioni dello spettacolo, comprese consulenze, direzioni artistiche, insegnamento della recitazione, pari a più del 50 per cento del reddito complessivo da lavoro. Istituisce un Registro nazionale delle attrici e degli attori professionisti presso il ministero del Lavoro, e introduce una serie di disposizioni in materia di regime pensionistico presso l’Inail, di indennità di malattia e di disoccupazione. Inoltre, riconosce un bonus previdenziale nominale per il 2020 e 2021, finalizzato al raggiungimento del numero di giornate lavorative annuali necessarie per maturare il diritto al trattamento previdenziale a parziale compensazione dell’inattività dovuta all’emergenza epidemiologica, e riconosce alle imprese di produzione teatrale un credito d’imposta in misura non inferiore al 15% e non superiore al 40% del costo complessivo della produzione teatrale. Infine istituisce, a partire dal 2022/ 2023, il liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo, di durata quinquennale.