Fondo livelli occupazionali, pubblicato il decreto per i criteri e le modalità di gestione: 300 milioni di euro per la salvaguardia di occupazione e imprese

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e già operativo il decreto del ministero dello Sviluppo economico che disciplina il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali: sarà gestito da Invitalia per conto del MISE stesso, e intende facilitare la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, delle società di capitali con almeno 250 dipendenti che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria o di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale. Gli incentivi per il sostegno all’occupazione sono previsti a fronte di programmi che prevedano il mantenimento di una percentuale non inferiore al 70% dei posti, il cui contributo è concesso nella misura massima di 5 mila euro l’anno, per un massimo di tre anni, per ogni singolo dipendente dell’impresa a cui è garantita la stabilità occupazionale.

L’articolo 5 individua i beneficiari dell’intervento nelle imprese in stato di difficoltà economica e in quelle che, alla data di presentazione della domanda di accesso al fondo, hanno avviato un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del ministero dello Sviluppo economico. Queste imprese devono essere titolari di marchi storici di interesse nazionale o costituite in forma di società di capitali e hanno un numero di dipendenti, comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, superiore a 250. Sono incluse anche quelle realtà che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale. Per accedere al fondo, l’articolo 6 prevede che le imprese propongano un programma di ristrutturazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali che indichi: le capacità imprenditoriali della compagine sociale, la situazione di crisi economico-finanziaria in essere, i costi del progetto di ristrutturazione, le azioni che si intendono attivare per sostenere la continuità e lo sviluppo dell’attività e ripristinare la redditività. Ogni programma di ristrutturazione non può superare l’importo di 10 milioni di euro, che potrà essere incrementato nel caso in cui al sostegno del progetto stesso partecipino, con proprie risorse, anche la Regione, le amministrazioni o gli enti locali. Spetta al soggetto gestore, Invitalia, la valutazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al fondo che, in caso di esito positivo, adotta una delibera di approvazione del programma di ristrutturazione la trasmette al ministero dello Sviluppo economico. L’articolo 10 prevede l’istituzione, presso lo stesso dicastero, di un comitato tecnico composto da quattro rappresentati del Mise e un rappresentante del ministero del Lavoro a cui spetta il compito di coordinare e monitorare gli interventi del fondo, sulla base delle relazioni redatte da Invitalia.

Sotto il punto di vista delle modalità di intervento nel capitale di rischio in favore delle imprese non in difficoltà ai sensi della comunicazione 2014/C 249/01,l’articolo 13 prevede che Invitalia, attraverso le risorse del fondo, sostenga i programmi di ristrutturazione attraverso l’assunzione di una partecipazione nel capitale dell’impresa richiedente o in quelle in cui è trasferita l’azienda. La partecipazione nel capitale dell’impresa deve:

– essere acquisita, gestita e dismessa dal soggetto gestore nel rispetto delle condizioni previste dal “test dell’operatore in un’economia di mercato” di cui alla comunicazione 2014/C 19/04, prevedendo l’apporto di risorse finanziarie da parte di investitori privati indipendenti in misura economicamente rilevante per un ammontare almeno pari al 30% della complessiva operazione nel capitale di rischio;

– essere di minoranza;

– essere detenuta per un arco temporale non superiore a cinque anni.

Per quanto riguarda, invece, le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione 2014/C 249/01, secondo l’articolo 14, l’intervento consiste nell’assunzione di una partecipazione di minoranza nel capitale dell’impresa richiedente per un arco temporale non superiore a cinque anni.

Gli incentivi per il sostegno all’occupazione sono previsti a fronte di programmi che prevedano il mantenimento di una percentuale non inferiore al 70% dei posti di lavoro dell’impresa in situazione di difficoltà economico-finanziaria. Il contributo è concesso nella misura massima di 5 mila euro l’anno, per un massimo di tre anni, per ogni singolo dipendente dell’impresa a cui è garantita la stabilità occupazionale nell’ambito del programma di ristrutturazione. In caso di mantenimento di un numero superiore di dipendenti dell’impresa, al contributo di 5mila euro sono applicate riduzioni pari al:

  • 10% nel caso in cui la stabilità occupazionale sia comunque garantita a una percentuale pari o superiore al 90% del totale dei dipendenti dell’impresa;
  • 30% nel caso in cui la stabilità occupazionale sia garantita ad una percentuale pari o superiore all’80% e inferiore al 90% del totale dei dipendenti;
  • 50% nel caso in cui la stabilità occupazionale sia garantita ad una percentuale pari o superiore al 70% e inferiore all’80% del totale dei dipendenti.

Nel caso in cui l’impresa abbia la propria sede in aree del Paese svantaggiate dal punto di vista economico e produttivo, come le zone economiche speciali, l’incentivo è incrementato del 50% per lavoratore e la durata è aumentata di due anni.

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