Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale n. 277, il decreto del ministero delle Politiche agricole del 27 ottobre 2020 sui criteri e le modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione: istituito dal decreto Agosto, mette a disposizione 600 milioni di euro per la concessione di contributi a fondo perduto per le aziende del settore.
Il provvedimento, composto da 9 articoli, in primo luogo fissa le definizioni chiave della disciplina (art.1). L’articolo 2 identifica le finalità e l’ambito di applicazione del Fondo, finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto con il fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari attraverso l’utilizzo ottimale delle eccedenze anche causate da crisi di mercato. In particolare, il provvedimento definisce: i criteri per la concessione dell’aiuto individuale ai soggetti beneficiari e l’entità dello stesso (art. 4); la procedura per l’ammissione all’aiuto (art. 5); i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell’aiuto (art. 6). L’articolo 3 stabilisce la disponibilità economica del Fondo, pari a 600 milioni di euro per il 2020.
In base all’articolo 4, le risorse del Fondo sono destinate alla concessione di contributi nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis e de minimis agricolo, riconosciuti per l’acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020, di prodotti di filiere agricole e alimentari(anche i prodotti della pesca e dell’acquacoltura) inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, intesa come l’acquisto da parte del soggetto beneficiario di prodotti da vendita diretta oppure di prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito. Inoltre, sono considerati prioritari gli acquisti di prodotti DOP e IGP e di prodotti ad alto rischio di spreco: quest’ultima finalità è considerata assolta con l’acquisto delle produzioni elencate nell’Allegato 1 al decreto. per il riconoscimento del contributo, inoltre, il soggetto beneficiario è tenuto ad acquistare almeno tre differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari e il prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata come previsto dal provvedimenti. Il contributo, infine, non può superare l’ammontare complessivo degli acquisti, che deve essere compreso tra i mille e il 10 mila euro.
L’articolo 5 definisce la procedura di richiesta del contributo: questa dovrà avvenire, entro la data fissata con provvedimento del ministero, attraverso il portale della ristorazione o attraverso gli sportelli del concessionario. Nella richiesta dovrà essere inclusa una copia del versamento dell’importo di adesione all’iniziativa di sostegno, oltre che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con i dati relativi a: gli aiuti complessivamente percepiti in regime “de minimis” o “de minimis agricolo” nell’ultimo triennio, incluso l’anno della domanda; il calcolo dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020, che deve essere inferiore ai tre quarti degli stessi mesi dell’anno precedente, o la dichiarazione che il soggetto beneficiario ha avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019; l’iscrizione dell’attività al registro delle imprese con codice Ateco prevalente; l’insussistenza delle condizioni ostative; la mancata presentazione della domanda di contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici prevista dallo stesso decreto Agosto; ogni altra richiesta presente nella modulistica del concessionario approvata dal Ministero. Lo stesso soggetto beneficiario dovrà provvedere ad inserire sulla piattaforma della ristorazione, oppure a presentare presso gli sportelli del concessionario, i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certificano l’effettivo acquisto e la consegna dei prodotti per cui si richiede il contributo.
L’articolo 6 dispone le modalità con cui il concessionario, sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, redige l’elenco dei potenziali beneficiari, con specificazione del contributo da ciascuno richiesto, che successivamente sarà trasmesso al ministero. Quest’ultimo determina con proprio provvedimento il contributo erogabile a ciascun beneficiario garantendo, in ogni caso, un importo pari a mille euro e provvedendo alla ripartizione delle risorse residue tra i soggetti beneficiari. Le istanze dei soggetti beneficiari che evidenziano acquisti idonei ad evitare sprechi alimentari sono considerate prioritarie nella assegnazione delle risorse. Il Ministero provvede all’accredito delle risorse su un conto corrente Banco Posta Impresa intestato al Mipaaf e alla liquidazione nella misura del 90% a favore del concessionario il quale, verificata la corrispondenza della partita IVA-IBAN, controllata la documentazione e, svolti i prescritti riscontri e registrazione presso il Registro nazionale aiuti, quantifica la misura del contributo spettante in via definitiva e lo comunica al ministero. A questo punto il Mipaaf può autorizzare l’emissione dei bonifici per la corresponsione di un anticipo pari al 90% del valore del contributo riconosciuto.
L’articolo 7 consente la possibilità, da parte del ministero, di versare nuovi aiuti, a condizione che non vadano a superare la soglia massima concessa a ciascun beneficiario. Stabilisce inoltre che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e che non è cumulabile con il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici.
In base all’articolo 8 il ministero è responsabile, attraverso il proprio dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), dei controlli a campione sui requisiti e i prodotti acquistati, mentre per la verifica delle fatture e dei corrispettivi quietanzati presentati a saldo dai singoli beneficiari l’ICQRF si avvale dell’Anagrafe fiscale, stipulando a questo fine uno specifico protocollo operativo con l’Agenzia delle entrate. Le sanzioni sono irrogate dallo stesso ICQRF.
Infine, l’articolo 9 stabilisce che il ministero delle Politiche agricole provvede alla gestione delle attività contenute nel provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.