Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (serie generale n. 69) e già in vigore il decreto del ministero delle Infrastrutture che modifica e integra il decreto 17 gennaio 2018 sull’aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni.
Modifica l’ambito di applicazione e le disposizioni transitorie (l’articolo 1) e prevede che per i contratti pubblici di lavori già affidati e per i progetti definitivi o esecutivi, è possibile adottare le norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione e al collaudo dei lavori solo nel caso in cui la consegna avvenga entro sette anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni (nel precedente decreto erano 5 anni).
Inoltre, sono stati aggiunti:
- il comma 1 bis che stabilisce che dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di opere pubbliche o pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati e per i progetti definitivi o esecutivi già affidati, fino al 22 marzo 2025 è sospesa l’applicazione dei giunti di dilatazione stradale, cioè delle componenti che consentono il passaggio di veicoli e pedoni sopra il varco di due strutture adiacenti.
- il comma 1 ter che sancisce che dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche, per le stesse costruzioni, fino al 22 marzo 2025 è sospesa l’applicazione dei tiranti di ancoraggio per uso geotecnico di tipo passivo.