Introdurre il regolamento attuativo dell’articolo 11-bis del testo unico bancario (TUB, dlgs 385/1993), sulla disciplina degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile – aggiunto al testo dalla legge di bilancio per il 2017 – fino ad oggi mai emanato: è lo scopo del decreto del ministero dell’Economia (Mef) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e che entrerà in vigore il prossimo 5 febbraio, di seguito un’analisi dei contenuti.
Articolo 1 – Definizioni
Si intende per:
a) operatore bancario di finanza etica e sostenibile: l’operatore bancario che conforma la propria organizzazione e la propria attività alle prescrizioni attuative dell’articolo 3;
b) personale: i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo; i dipendenti e collaboratori; gli addetti alle reti distributive esterne;
c) remunerazione: ogni forma di pagamento o beneficio, incluse eventuali componenti accessorie, corrisposto, direttamente o indirettamente, in contanti, strumenti finanziari o servizi o beni in natura, in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi dal personale alla banca o ad altre società del gruppo bancario. Non sono considerati remunerazione i pagamenti o benefici marginali, accordati al personale su base non discrezionale, che rientrano in una politica generale della banca e che non producono effetti sul piano degli incentivi all’assunzione o al controllo dei rischi.
Articolo 2 – Oggetto
Il decreto individua:
a) i requisiti ai quali gli operatori bancari conformano la propria organizzazione e la propria attività per assumere, previa attestazione della loro esistenza, la qualifica di operatori bancari di finanza etica e sostenibile;
b) la procedura per la richiesta e il riconoscimento della agevolazione fiscale.
Articolo 3
Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai principi di cui al comma 1 dell’articolo 111-bis del TUB, nel rispetto di tutti i seguenti requisiti attuativi:
a) concedono finanziamenti a persone giuridiche solo dopo aver provveduto, attraverso apposite procedure interne, alla positiva valutazione dell’impatto socio-ambientale del finanziamento e dei soggetti finanziati secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, definiti sulla base di obiettivi di sviluppo sostenibile elaborati dall’Unione europea, dalle Nazioni unite, dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dall’Organizzazione internazionale del lavoro o da altre organizzazioni internazionali costituite in base a trattati o convenzioni internazionali, in materia di sviluppo sostenibile e tutela dei diritti umani;
b) rendono pubblici i finanziamenti alle persone giuridiche e i criteri utilizzati per la loro erogazione, mediante apposita relazione annuale consultabile anche sul proprio sito internet, nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
c) erogano almeno il 20 per cento dei finanziamenti, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato, a favore dei soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore e a favore delle imprese sociali;
d) non distribuiscono, neanche indirettamente, utili e avanzi di gestione, né riserve di utili comunque denominate ai partecipanti al capitale, ai titolari di strumenti finanziari partecipativi e al personale; il divieto di distribuzione di utili e riserve di utili opera anche nei casi di recesso stabiliti dalla legge; gli utili sono reinvestiti nell’attività propria della banca;
e) adottano un sistema di governo societario e un modello organizzativo nel rispetto delle prescrizioni seguenti: 1) numero di soci non inferiore a duecento; 2) divieto di esercitare il diritto al voto, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 10 per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A questo scopo, rilevano i voti collegati alle azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o per interposta persona e i voti attribuibili, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; 3) meccanismi idonei a favorire la partecipazione dei soci in assemblea, inclusa la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di voto a distanza; 4) forme consultive di coinvolgimento dei soggetti interessati, quali soci o altri finanziatori, circa le linee di indirizzo della banca in materia di politiche di finanza etica e sostenibile;
f) ferme le disposizioni sulle “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione” delle banche stabilite dalla Banca d’Italia, adottano politiche retributive idonee ad assicurare che il rapporto tra la remunerazione maggiore e quella media della banca non supera il valore di 5. A questo scopo: 1) il numeratore è costituito dalla remunerazione totale, fissa e variabile, corrisposta al soggetto con la remunerazione più alta; 2) il denominatore è costituito dalla media della remunerazione di tutto il personale della banca, esclusa quella del soggetto con la remunerazione più alta.
Gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile acquisiscono da un soggetto terzo e indipendente abilitato allo svolgimento della revisione legale o da un organismo di certificazione, una attestazione circa la sussistenza dei requisiti. Danno comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuta attestazione.
Articolo 4 – Agevolazione fiscale
Una quota pari al 75 per cento dell’utile dell’esercizio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito se destinato a riserva legale o ad apposita riserva non distribuibile in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio in cui gli utili sono stati conseguiti, nel rispetto del limite massimo di spesa. La destinazione degli utili è attestata dal collegio sindacale oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L’articolo contiene inoltre i dettagli per la fruizione dell’agevolazione.
Articolo 5 – Organismo di certificazione
Contiene disposizioni per l’accreditamento dell’organismo di certificazione.