Già trasmesso al Senato e assegnato alla commissione Affari costituzionali per l’avvio dell’esame referente in prima lettura il decreto-legge che introduce l’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 226 in edicola e in vigore da oggi, dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri lo scorso giovedì. L’articolo 1 dispone l’obbligo al personale delle PA, al personale delle Autorità amministrative indipendenti e gli organi di rilievo costituzionale, il 2 per i magistrati negli uffici giudiziari. L’articolo 3 disciplina l’utilizzo del certificato nell’ambito lavorativo privato. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 – data di scadenza dello Stato di emergenza nazionale – a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per accedere ai luoghi dove l’attività lavorativa è svolta, di esibire il green pass su richiesta, sono compresi quanti svolgono la propria attività lavorativa, di formazione o volontariato negli stessi luoghi anche sulla base di contratti esterni. L’articolo 4 dispone che tutte le farmacie idonee devono assicurare fino al 31 dicembre 2021 l’erogazione di test antigenici rapidi. L’articolo 5 dispone che anche per i guariti la validità del green pass dura 12 mesi, il 6 sblocca i pagamenti per i collaboratori sportivi, il 7 stanzia ulteriori 3 milioni per il contact center 1500 di riferimento per il green pass. L’articolo 8 impone al Comitato tecnico scientifico di esprimersi entro il 30 settembre 2021 in merito alle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.
Green pass, dl con obbligo per lavoratori pubblici e privati in vigore e trasmesso al Senato
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