Il nuovo decreto legge in vigore dal 15 marzo al 6 aprile: zone gialle diventano arancioni, Italia rossa a Pasqua. Congedi e bonus baby sitting

Nuove restrizioni alle attività economiche e agli spostamenti nelle Regioni per contenere il contagio da Covid-19, con il passaggio in zona rossa di tutte le Regioni (esclusa la Sardegna) il 3, 4 e 5 aprile; congedi e bonus baby-sitting per i genitori con figli in DAD, e un voucher alternativo ai congedi da 100 euro a settimana per autonomi, sanitari e forze dell’ordine. Queste le misure contenute nell’ultimo decreto-legge del governo per il contenimento del Covid-19 in vigore dal 15 marzo al 6 aprile.

Il provvedimento è composto da tre articoli. L’articolo 1 contiene le misure di contenimento sul territorio nazionale:

  • dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile in tutte le zone gialle si applicano le misure previste per la zona arancione;
  • dal 15 marzo al 6 aprile in tutte le zone in cui si verifichi una incidenza settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona, si applicano le misure previste per la zona rossa;
  • dal 15 marzo al 6 aprile i presidenti delle Regioni e delle Province autonome potranno applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave;
  • dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile è consentito, nelle sole zone gialle e arancioni, lo spostamento tra abitazioni private solo una volta al giorno, tra le ore 5 e le 22, restando all’interno dello stesso Comune, in un massimo due persone (esclusi minori di 14 anni e persone con disabilità);
  • nei giorni 3, 4 e 5 aprile, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome in zona bianca (attualmente solo la Sardegna) si applicano le misure stabilite per la zona rossa, con spostamenti verso altre abitazioni private abitate possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5 e le 22, ma con l’obbligo di restare all’interno della stessa Regione.

L’articolo 2 contiene le nuove misure relative ai congedi parentali e al bonus baby-sitting: il comma 1 stabilisce la possibilità, per i lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di sedici anni, alternativamente all’altro genitore, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agileper un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Covid-19 del figlio o alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento della ASL territorialmente competente. In base al comma 2, il genitore lavoratore dipendente di un minore di 14 anni, sempre alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica, alla durata dell’infezione o della quarantena del figlio. La stessa misura è prevista  per i genitori di figli con disabilità. Per i lavoratori con figli minori di 14 anni il comma 3 riconosce un’indennità pari al 50% della retribuzione, e stabilisce che i periodi di astensione menzionati sono coperti da contribuzione figurativa. In base al comma 4, gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento possono essere convertiti, a seguito di apposita domanda, nel congedo previsto al comma 2, con diritto all’indennità del 50%. Ancora, il comma 5 stabilisce che i genitori con figli di età compresa fra 14 e 16 anni, alternativamente all’altro, nel caso in cui la prestazione non possa essere svolta in modalità agile hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il comma 6 riguarda invece i lavoratori autonomiil personale del comparto sicurezza impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari: per tutti i genitori con figli minori di 14 anni appartenenti a queste categorie, il provvedimento prevede la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite complessivo di 100 euro settimanali. Il bonus viene erogato tramite il libretto famiglia o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, il bonus è erogato subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. Lo stesso comma chiarisce che la fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido, e che il bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo e comunque in alternativa alle altre misure previste dallo stesso articolo. Il comma 7 chiarisce che, per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fa ricorso al congedo parentale oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire della modalità di lavoro agile, del congedo o del bonus, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di nessuna delle misure previste dal presente articolo. I commi 8 e 9 contengono disposizioni di carattere finanziario, mettendo a disposizione delle misure previste dall’articolo una spesa massima di 282,8 milioni di euro per l’anno 2021; è inoltre autorizzata una spesa massima di 10,2 milioni di euro per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei bonus e congedi parentali, per un totale di 292 milioni di euro. Il comma 10stabilisce l’applicazione delle misure fino al 30 giugno 2021.

Infine, l’articolo 3 dispone la copertura finanziaria dell’articolo 2, mentre l’articolo 4 prevede che il decreto entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

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