Imprese editrici, pubblicato il dpcm con le indicazioni sulla concessione del credito d’imposta per la distribuzione di quotidiani e periodici

Modalità, contenuti, documentazione richiesta e termini per la presentazione domanda di accesso al contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per la distribuzione delle testate edite, pari a 60 milioni di euro per il 2021. Questo il contenuto del decreto del presidente del Consiglio pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale n. 19, che dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 67, commi da 1 a 4, del decreto Sostegni bis.

All’articolo 2, sono elencati i requisiti per l’ammissione al credito d’imposta (alternativo e non cumulabile) ovvero: sede legale nello spazio economico europeoresidenza fiscale in Italia o presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici; attribuzione del codice Ateco 58 “attività editoriali”: 58.13 edizione di quotidiani, 58.14 edizione di riviste e periodici; aver stipulato accordi di filiera, anche attraverso le associazioni rappresentative, per garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai comuni con un solo punto vendita di giornali. Il credito d’imposta, in base all’articolo 3, è pari al 30 per cento della spesa sostenuta, nell’anno 2020, per le attività di distribuzione e trasporto, anche ai punti vendita, dei giornali editi dalle imprese, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina. La domanda va presentata per via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2021 (il termine sarà differito con decreto del capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria), attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti, l’ammontare delle spese effettivamente sostenute, la mancata percezione di altre agevolazioni, gli eventuali accordi di filiera stipulati e l’attestazione delle spese sostenute nel 2020 per le finalità previste dal decreto rilasciata ai revisori legali.

In base all’articolo 5, dopo le opportune verifiche il Dipartimento per l’editoria determina l’ammontare dell’agevolazione concedibile e, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, forma l’elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il credito d’imposta, da approvare con un ulteriore decreto dello stesso Dipartimento e da trasmettere all’Agenzia delle entrate. Il finanziamento potrà essere usato esclusivamente in compensazione, chiarisce l’articolo 6, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal decimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. Il Dipartimento è responsabile dei controlli e delle ispezioni, anche a campione (art. 7) e può procedere alla revoca del versamento nel caso in cui sia accertata l’insussistenza di uno o più requisiti o le dichiarazioni rese risultino false (art. 8). L’eventuale perdita dei requisiti deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento. Infine, l’articolo 9 chiarisce che il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo annuo di 60 milioni di euro, a valere sul Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.

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