È disponibile online la circolare dell’Inps che contiene chiarimenti sull’esonero contributivo nella misura del 100 per cento e nel limite massimo di importo pari a 8mila euro per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 previsto dall’ulitma legge di Bilancio, che ha prorogato la misura, inizialmente introdotta con la legge di Bilancio 2021.
L’incentivo, spiega l’Istituto, ha lo scopo di promuovere l’assunzione di personale femminile a tempo determinato, indeterminato e con trasformazioni a tempo indeterminato. I destinatari sono i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, come: aziende speciali costituite anche in consorzio; consorzi di bonifica; consorzi industriali; enti pubblici economici; istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali; ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritte nel registro delle persone giuridiche; enti morali ed ecclesiastici.
La misura spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, mentre non spettano per i rapporti di lavoro intermittente, in caso di prestazioni occasionali, rapporti di apprendistato e contratti di lavoro domestico.
Il contributo è concesso per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, per 18 mesi se a tempo indeterminato e in caso di trasformazione a tempo inderminato di un rapporto a termine già/non agevolato. Può essere sospeso solo nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di 8mila euro annui, per la misura di cui alla legge di Bilancio 2023. Nel caso di lavoro part-time i massimali sono ridotti in maniera proporzionale. Gli esoneri in questione sono cumulabili con altre agevolazioni solo nell’ipotesi in cui l’utilizzo della misura non esaurisca l’intera contribuzione datoriale sgravabile.
Rientrano nella definizione di “donne svantaggiate”, le donne:
- di almeno 50 anni, disoccupate da più di 12 mesi;
- di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Ue prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.