LA SCUOLA, PRIMA E DOPO IL COVID-19

La scuola, prima e dopo il Covid-19

Pubblicato oggi 22 marzo su https://www.edscuola.eu/di Marco Macciantelli

Fonte; EDSCUOLA

Cambiano le forme della conoscenza

La prima Raccomandazione europea per le competenze chiaverisale al 18 dicembre 2006. La versione più recente al 22 maggio 2018. In entrambe, in posizione centrale, la competenza digitale. Non ce lo chiede l’Europa; ma la società in trasformazione. Il Piano Nazionale Scuola Digitale solo in parte ha saputo cogliere il senso di questa direzione di marcia.

Nel frattempo, nell’arco di un paio di generazioni, siamo passati dal pennino intinto nell’inchiostro al web, senza dover rinunciare né alla lettura né alla scrittura.

So bene che la lezione dalla cattedra, con i libri di testo, in formato cartaceo, ha avuto – e tuttora ha – delle ragioni. So anche che il mondo reale ci sollecita a volgere lo sguardo verso altri orizzonti.

Senza produrre steccati. Una varietà di esperienze non è solo, come si ama ripetere, una ricchezza, ma – più semplicemente – un fatto. I libri erano e restano essenziali. Ma non è detto che debbano continuare ad essere veicolati attraverso l’invenzione della stampa del buon Gutenberg (vissuto tra il 1400 e il 1468), anch’essa, nel corso del tempo, segnata da significativi cambiamenti.

Giusto riconoscere il diritto a coltivare il gusto antico della carta, la nobile attitudine alla scrittura chirografica, il piacere, anche estetico, della calligrafia, valori che meritano di essere custoditi come un patrimonio di civiltà; ma non c’è innovazione, dotata di pubblica utilità, a cui si possa rinunciare a cuor leggero.

Ambienti di apprendimento in emergenza

Da qualche anno è molto à la page parlare di ambienti di apprendimento.

Il comma 153 della Legge 107 del 13 luglio 2015 ne tratta in termini, non agiografici, ma concreti, strutturali, spiegando che occorre “favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica”. In tal modo rendendole coerenti con la transizione ecologica in atto, a favore dei valori della salute e della sicurezza (D.Lgs. 81/2008), recuperando il filo di quella parte di autonomia – volta alla ricerca e alla sperimentazione – già presagita, più di vent’anni fa, dall’art. 21, comma 10, della legge 59/1997 e dall’art. 6 del DPR 275/1999.

Talvolta le situazioni di emergenza possono costituire uno sprone ad accelerare ciò che da tempo è nelle condizioni per essere, non solo immaginato, anche agito e praticato.

Il DPCM dell’8 marzo 2020 ha previsto che “I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità”. In base all’art. 25, comma 2, del D.Lgs.165/2001 “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici”.[1]

Sta emergendo, nella situazione data, un modello che porta il Governo, ovvero il Ministero dell’Istruzione, anche attraverso i suoi Capi di Dipartimento, ad interloquire più direttamente con i dirigenti scolastici, mentre la didattica a distanza evidenzia il ruolo essenziale dei team digitali.

La leadership del dirigente scolastico

La responsabilità del dirigente scolastico orientata all’esercizio di una discrezionalità correttamente intesa come la scelta migliore tra quelle legittime con un accento posto sulla leadership educativa oltre che sulla capacità gestionale.

A causa del Coronavirus, oltre il Coronavirus.

Non si tratta di un ripiego, ma di una strategia, impostata prima dell’emergenza e che l’emergenza, sino alla proclamazione della pandemia, in data 11 marzo 2020, da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha ulteriormente sollecitato.

In tal modo si sta cercando di garantire, con la didattica a distanza per i docenti,[2] e,ai sensi dell’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, con il lavoro agile per il personale ATA, il funzionamento dell’istituzione scolastica; lavoro agile considerato, da ultimo, come la “modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa”. [3]

Non sappiamo quando l’attività didattica in presenza potrà riprendere. Timing in atto, al momento, sino al prossimo 3 aprile. Sappiamo che l’attività didattica a distanza sta diventando un patrimonio di valori, etici e civili, oltre che educativi e culturali, di cui potremo giovarci anche dopo l’emergenza sanitaria. Da questo impegno la scuola uscirà rafforzata. La didattica a distanza come un ponte gettato verso la speranza di un’ordinata ripresa dell’attività scolastica quando ci saranno, speriamo presto, le condizioni per farlo.

Dall’adempimento formale alla cultura del risultato

Detto questo, siamo di fronte ad un cambio di senso del sistema che non va sopravvalutato, che non va sottovalutato. Qualcosa di destinato a segnare un passaggio d’epoca e di mentalità. Dal lavoro legato alla presenza al lavoro agile o a distanza. Dal formalismo degli adempimenti alla cultura dei risultati. Qualcosa che può comportare cambiamenti più profondi di quelli perseguiti, tra luci e ombre, dall’innovazione amministrativa nell’ultimo trentennio, dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 (comunemente detta della trasparenza) e dalla Legge 421 del 23 ottobre 1992 (sulla contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici) in avanti.

I fatti si determinano anche in relazione alle sfide che si pongono e le sfide provocano la necessità di qualche più repentina accelerazione, nell’organizzazione sociale, negli stili di vita, nel ricorso alla tecnologia.

Riannodare la relazione di fiducia tra il Paese e la sua scuola

La scuola italiana, nell’annuale Rapporto di Demos curato da Ilvo Diamanti, risulta, tra le istituzioni, quella col maggior gradimento dell’opinione pubblica, sopra il 50%; per avere un metro di misura, il Parlamento non va oltre il 10%, i partiti non oltre il 5%.

In questa fase sta esprimendo uno sforzo non banale. La didattica a distanza, per lo più da costruire ex novo, è senz’altro più impegnativa di quella, che può avere caratteri di routine, in presenza.

Va dato atto al corpo docente, insieme ai dirigenti scolastici e al personale ATA, di una fattuale assunzione di responsabilità, a presidio della conoscenza, non dissimile, seppur diversa, dall’impegno di quanti, in questa fase, stanno cercando di garantire la tenuta del Paese.

E’ anche questo tessuto di impegno sociale e civile che contribuisce a tener viva, nella notte del Coronavirus, la luce di una speranza.

La scuola secondo Costituzione

La scuola è tutt’uno con i valori costituzionali che rappresenta: dal pieno sviluppo della persona umana, a proposito del diritto all’apprendimento degli alunni e al successo formativo, all’esercizio della responsabilità educativa delle famiglie, sino alla libertà di insegnamento, intesa anche come ricerca e innovazione metodologica e didattica.

Vorrei concludere ricordando due parole, semplici e sorprendenti, dell’art. 97 della Costituzione. Ecco: buon andamento. Danno l’idea di un dinamismo ben orientato. Non l’inerte staticità tipica dell’atteggiamento burocratico, preoccupato del mero adempimento delle procedure; ma la sollecitudine verso un fare ben istruito.

Questa la scommessa. Questo il compito. Ora più che mai.


[1] All’inizio è stato il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dal 24 febbraio e il 1° marzo. Poi il DPCM, a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute, del 25 febbraio 2020; la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione – del 26 febbraio 2020; il DPCM 1° marzo 2020che ha previsto da lunedì 2 marzo sino a domenica 8 marzo la sospensione dell’attività didattica tuttora in atto; il DPCM 4 marzo 2020; il DPCM 8 marzo 2020; il DPCM 9 marzo 2020 con sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 3 aprile 2020; ultimo, in ordine di tempo, il DPCM dell’11 marzo 2020, nel quale le misure sono estese all’interno territorio nazionale. Il DPCM del 1° marzo 2020 prevedeva dal 2 marzo sino a domenica 8 marzo la sospensione dell’attività didattica in presenzae, al contempo, all’art. 4, lettera d) spiegava che “i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. Nel DPCM del 4 marzo 2020, all’art. 1 lettera g) è stato precisato che: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.

[2] Cfr. il Decreto-Legge pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”, serie generale, n. 70, del 17 marzo 2020, n. 18, in particolare l’art. 120 (Piattaforme per la didattica a distanza).

[3] Sul lavoro agile cfr. la Legge 22 maggio 2017, n. 81, capo II, Lavoro agile, art. 18; la Nota n. 300 del 9 marzo 2020, laddove si spiega, nel punto 3) Lavoro agile, che “si ritiene che, per il corrente mese, possano autorizzarsi ulteriori esperienze continuative di lavoro agile, fino a un massimo di 15 giornate lavorative complessive”; la Nota n. 300, sempre del del 9 marzo 2020, laddove, nel punto 3) Lavoro agile, si evidenzia che il personale che fruisce del lavoro agile deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, “di disporre di una connessione Internet dal proprio domicilio e di una strumentazione informatica per lo svolgimento dell’attività lavorativa, idonea all’eventuale configurazione da parte dell’amministrazione”; la Nota 323 del 10 marzo, in relazione alla legge 12 giugno 1990, n. 146, in riferimento all’esigenza di garantire “servizi pubblici essenziali”;
la Direttiva n. 2/2020 del 12 marzo del Ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone; la Nota del 12 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione sul lavoro agile a firma della Dott. Giovanna Boda, Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e contratti; sino alla Nota n. 392 del 18 marzo 2020 a firma del Dr. Marco Bruschi, Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, successiva e interpretativa del Decreto-Legge, n. 18, del 17 marzo u.s., specie in riferimento all’art. 87, con il lavoro agile considerato come“modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa”.

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