Sono disponibili online due circolari dell’Inps che contengono disposizioni per contrastare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali che si sono verificati in Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio scorso, stabilite dal decreto legge n.61 del 1° giugno 2023, in vigore dal giorno successivo (il testo si trova ora alla Camera per fino la conversione in legge, che potra decidere di emendarlo, ma le previsioni contenute nel testo pubblicate sulla Gazzetta ufficiale sono intanto operative).
La prima contiene misure di sostegno al reddito per datori di lavoro costretti a sospendere l’attività, lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori agricoli impossibilitati a raggiungere il posto di lavoro. Nello specifico, la condizione impeditiva deve essere collegata:
- a un provvedimento normativo o amministrativo connesso all’evento emergenziale;
- all’interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
- all’interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
- all’inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
- all’inagibilità dell’abitazione di residenza;
- alle condizioni di salute di familiari conviventi o ad ulteriori avvenimento che richiedono la presenza del lavoratore in un luogo diverso da quello di lavoro.
La misura prevista è un ammortizzatore sociale unico, incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale. Di fatto sarà escluso dalla misura chiunque percepisca la cassa integrazione ordinaria, l’assegno di integrazione salariale o la cassa integrazione speciale operai agricoli. I datori di lavoro che hanno già inoltrato domanda per uno di questi sostegni, potranno richiedere l’annullamento alla Struttura territoriale competente e presentare domanda per accedere alla nuova misura. Inoltre, in caso di ricorso all’ammortizzatore unico, non sono obbligati al versamento del contributo addizionale.
Le risorse stanziate per la misura di sostegno ammontano a 620milioni di euro per l’anno 2023 e il trattamento massimo di integrazione salariale è fissato a 1321,53 euro. Quanto alla durata:
- per i lavoratori subordinati e per i lavoratori agricoli che risiedono, sono domiciliati, o lavorano presso datori di lavoro che hanno sede legale/operativa in uno dei Comuni presenti nell’allegato del decreto legge, impossibilitati a prestare attività lavorativa, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 90;
- per i lavoratori subordinati e per i lavoratori agricoli, che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato n. 1 al decreto – legge n. 61/2023, la misura è riconosciuta fino ad un massimo di 15 giornate;
- per i lavoratori agricoli che, alla data del 1 maggio 2023, erano privi di un rapporto di lavoro in essere, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché alle dipendenze di datori di lavoro che operano in uno dei Comuni ricompresi nell’allegato 1 del decreto riportato, residenti o domiciliati negli stessi Comuni, la misura di sostegno è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte quelle lavorate nell’anno in corso, fino ad un massimo di 90. L’ammortizzatore sociale unico è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;
- per i lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, erano privi di un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati ricompresi nell’allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023, il sostegno è riconosciuto per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un massimo di 15. La misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.
Le istanze dovranno essere presentate entro la fine del mese successivo rispetto al momento in cui inizia la sospensione dell’attività lavorativa. I datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, dovranno compilare un flusso informativo esclusivamente in formato csv, che permette il trasferimento da un programma ad un altro di dati presenti in tabelle, che potrà essere trasmesso a partire dal 15 giugno. I lavoratori subordinati si inseriscono nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).
In merito alla seconda circolare, si tratta di un’indennità una tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi(compresi dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica), dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali. I primi devono essere iscritti alla Gestione separata dell’INPS; alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) e alla Gestione separata dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI); mentre i secondi devono risultare iscritti alla Gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali o alla Gestione separata dell’INPS. Tra i lavoratori autonomi o professionisti, rientrano gli iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani; gli iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS; lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali ; i pescatori autonomi; i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS e i lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals.
L’indennità una tantum è riconosciuta dal 1° maggio al 31 agosto 2023 per un importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni. L’importo massimo non può superare i 3000 euro per ciascun lavoratore.
La domanda sarà disponibile dal 15 giugno sul sito dell’Inps e dovrà essere presentata entro il 30 settembre. Il lavoratore che richiede l’indennità è tenuto a dichiarare il periodo di sospensione dell’attività.