Lazio, dal 3 ottobre l’obbligo di mascherine all’aperto su tutto il territorio della regione

Sarà in vigore dal 3 ottobre – e fino a nuova disposizione – su tutto il territorio del Lazio l’ordinanza che obbliga ad indossare la mascherina nei luoghi all’aperto, durante l’intera giornata. Lo dispone il punto 1 del testo, mentre il punto 2 specifica che l’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e duranta l’esercizio di attività motoria o sportiva. Di seguito una sintesi delle altre disposizione dell’ordinanza.

Punto 3. Dispone che, quanto alle sanzioni per il mancato adempimento dell’obbligo di mascherina, si rimanda all’articolo 2 del decreto legge 33/2020 (vedi ES 17/5/2020), secondo cui le violazioni delle disposizioni restrittive contenute nel decreto e nei decreti e ordinanze emanati in attuazione del dl sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3mila euro, come stabilito dall’articolo 4 di un altro precedente decreto-legge, il n. 19 del 25 marzo.

Punto 4. Dispone che, allo scopo di perseguire l’obiettivo di generale copertura vaccinale per l’influenza e di assicurare che il sistema sanitario regionale possa fronteggiare l’aumento di domanda anche per le persone di età compresa tra 18 e 59 anni, una quota di 100mila dosi di vaccini sia resa disponibile alle farmacie per:

  • garantire l’acquisto con oneri a carico del cittadino, secondo un prezzo uniforme di partecipazione che verrà individuato e previo rimborso alla Regione del costo sostenuto;
  • consentire, in presenza dei requisiti e secondo modalità definite dalla direzione Salute della Regione, oltre che la vendita, anche l’organizzazione di un servizio di somministrazione/inoculazione del vaccino con conseguente assunzione di responsabilità.

Punto 5. Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sono definiti con atto della direzione Salute, in raccordo con l’Unità di crisi regionale le modalità di distribuzione tra le farmacie delle dosi di vaccino, il prezzo uniforme di partecipazione per l’acquisto del vaccino e il prezzo per il servizio di somministrazione/inoculazione, con onere a carico del cittadino.

Punto 6. Sono definiti, con atto a cura della direzione Salute, in raccordo con l’Unità di crisi regionale, il numero definitivo delle dosi di vaccino, i requisiti e le modalità del servizio di somministrazione/inoculazione dello stesso.

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