Le comunità energetiche in pillole #3: CER e cooperative

L’obiettivo principale di una comunità energetica rinnovabile (CER) è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

La forma giuridica cooperativa è attualmente la più utilizzata dalle comunità energetiche in Europa: una CER è di per sé molto prossima alla cooperativa, forma che si inserisce molto bene nel quadro regolatorio definito dal dlgs di recepimento della direttiva RED II (199/2021). La CER cooperativa consente la partecipazione democratica alla produzione e al consumo di energia. Le caratteristiche distintive che da sempre caratterizzano la cooperazione sono presenti per natura nella comunità energetica dato che: non deve avere soggetti che possano controllarla; deve essere un soggetto libero e indipendente; non può avere il profitto come fine ultimo delle proprie attività; deve proporsi di realizzare benefici sociali economici ed ambientali; ha un forte legame con il territorio.

Vale la pena evidenziare quali sono i vantaggi concreti della costituzione di una CER in forma cooperativa:

  • i minori costi della costituzione della cooperativa rispetto a una SRL o SPA
  • la presenza di incentivi ad hoc nazionali e regionali specifici per la forma cooperativa
  • consente di contrastare la povertà energetica interna ed esterna alla cooperativa
  • dal punto di vista del passaggio intergenerazionale, la forma cooperativa prevede l’indivisibilità del patrimonio, peculiarità che mette al sicuro gli asset della CER, prolungandone la vita.

La variabilità del capitale sociale rappresenta, con il voto per testa, una delle caratteristiche principali delle società cooperative: il capitale della cooperativa muta automaticamente in ragione dell’entrata ed uscita dei soci senza necessità di modificare l’atto costitutivo e, quindi, senza ricorrere ad una delibera di assemblea straordinaria, così come richiesto nelle società a capitale fisso.

Sotto questo aspetto, la regola appare funzionale al carattere di struttura aperta della cooperativa e si collega al principio della porta aperta, secondo cui coloro che hanno i requisiti soggettivi di partecipazione previsti dall’atto costitutivo devono essere in qualche modo tutelati nell’ammissione alla cooperativa. In sostanza, la variabilità del capitale mira ad agevolare l’entrata di nuovi soci che, con il loro apporto, contribuiscono al funzionamento della società. Lo stesso principio agevola l’uscita dei soci non più interessati alla prestazione mutualistica.

È bene sottolineare che la variabilità del capitale sociale si ha non solo con l’ammissione di nuovi soci secondo la procedura di cui all’articolo 2528 del codice civile, ma anche in caso di recesso, esclusione e morte del socio. Tale caratteristica rende la società cooperativa la forma societaria eleggibile per il buon funzionamento delle comunità energetiche.

Di seguito i vantaggi fiscali della CER cooperativa.

  • La CER cooperativa può riconoscere somme ai propri partecipanti secondo tre modalità riconducibili alle relative componenti del premio tariffa incentivante, ovvero: il ristoro di componenti tariffarie (TRAS, la Tariffa per il corrispettivo di trasmissione, e BTAU, Bassa tensione altri usi) e il corrispettivo per la cessione di energia.
  • La tariffa incentivante, ovvero che “incentiva” l’autoconsumo istantaneo, e il ristorno delle componenti tariffarie (la “restituzione”), volto al riequilibrio degli oneri in bolletta, sono da escludere dal campo di applicazione dell’IVA; mentre il corrispettivo per la cessione di energia andrà assoggettato all’imposta IVA con il regime reverse charge (sarà a carico dunque del cessionario o committente).
  • Ai fini delle imposte dirette, le tre componenti dell’energia costituiscono redditi imponibili per l’ente cooperativo.
  • Ancora, la CER cooperativa, all’atto dell’erogazione alle imprese della tariffa incentivante, proprio perché considerata tra i componenti positivi di reddito, dovrà applicare la ritenuta del 4%.
  • Sempre nella stessa direzione, il regime fiscale applicabile alle società cooperative prevede, tra le altre, l’esenzione dall’imposta sui redditi delle somme destinate alla riserva indivisibile per le cooperative che rispettano i requisiti della mutualità prevalente oltre a specifiche misure riferite al peculiare settore di attività.
  • Infine, i soci possono usufruire degli istituti tipici della forma cooperativa quali il ristorno, il prestito sociale e gli strumenti finanziari a disposizione.

Per costituirla, Legacoop mette a disposizione l’esperienza di tutti gli uffici che lavorano in modo sinergico per supportare chiunque decida di attivare una CER: lavoro, promozione, fisco ed energia per l’elaborazione dello statuto e per garantire il massimo sostegno in ogni fase di vita della cooperativa.

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