Legge di bilancio 2021, testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e in vigore dal 1 gennaio

Pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2020, serie generale n. 322, la legge di bilancio per il 2021, che è entrata in vigore lo scorso venerdì 1° gennaio, dopo l’approvazione senza modifiche da parte del Senato di mercoledì scorso (vedi ES 30/12/2020). Pubblicato sull’edizione della Gazzetta dell’ultimo dell’anno, serie generale n. 323, anche il correttivo alla manovra in materia di sgravi fiscali per i lavoratori dipendenti, già annunciato dal viceministro dell’Economia Antonio Misiani e in vigore anch’esso dal 1° gennaio: con il provvedimento si interviene su un errore contenuto al comma 8, articolo 1 del testo, che dimezzava il bonus Irpef sui redditi fino a 28mila euro, con un’eccedenza di copertura (1 mld e 600 milioni invece di 800 milioni). Il decreto del 31 dicembre invece garantisce, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, una detrazione di 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 7mila euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28mila euro ma non a 35mila euro; e di 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35mila euro ma non a 40mila euro, per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40mila  euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5mila euro.

Composto da 20 articoli, il provvedimento è diviso in due sezioni ed una serie di allegati. Nella sezione I sono contenute, in un unico articolo composto da 1150 commi, le misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici, fra cui le norme sul workers buyout ai commi 270-273 e 260-61, sul blocco licenziamenti fino al 31 marzo ai commi 309-314, il rinvio della sugar tax al 1° gennaio 2022 al comma 1086, e la proroga superbonus 110% per L’efficientamento energetico al comma 66.

La sezione II del provvedimento contiene gli stati di previsione approvati insieme alla manovra e relativi all’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2021, relative a imposte, tasse, contributi (art. 2) e, agli articoli dal 3 al 16, quelli relativi ai ministeri con portafoglio. Il totale generale della spesa approvata per il triennio 2021-2023 è contenuto all’articolo 17, corrispondente a  1.060.697.407.565 euro per il 2021, 1.033.420.585.962 euro per il 2022 e 1.106.033.862.334 euro per il 2023 in termini di competenza, e di 1.100.186.763.557 euro per il 2021, 1.042.556.338.761 euro per il 2022 e 1.121.368.179.999 euro per il 2023 in termini di cassa. L’articolo 18 dispone l’approvazione del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per il triennio 2021-2023, contenuto nelle Tabelle A e B, mentre l’articolo 19 dispone la possibilità, per il ministro dell’Economia, di apportare una serie di variazioni di bilancio, per l’anno 2021, in caso di capitoli di spesa mancanti, o in relazione alla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, a favore di appositi programmi destinati all’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea, per l’attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, per il  rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è a carico dello Stato, o ancora in relazione a riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali. L’articolo 20 stabilisce che il provvedimento è in vigore dal 1° gennaio 2022.

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