Legge di bilancio 2023 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e in vigore dal 1° gennaio 2023

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di giovedì 29 dicembre 2022 (venerdì in edicola), serie generale n. 303, ed è entrata in vigore ieri primo gennaio, la legge di bilancio per il 2023 (legge 197/2022), firmata e promulgata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo il via libera definitivo in seconda lettura, con fiducia e senza ulteriori modifiche (109 i sì e 76 i no), da parte dell’Aula del Senato, arrivato giovedì mattina dopo l’esame referente lampo in V commissione. La manovra aveva ricevuto il sì di Montecitorio sabato 24 dicembre. Numerose le modifiche apportate dalla V della Camera durante l’esame referente in prima lettura, approvate nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 dicembre.

Le principali misure di interesse contenute nell’articolo unico diviso in commi:

Il comma 419 su workers buyout. Per sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni a partire dal 2024 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile.
 
Il comma 10 su superbonus. Dispone che la detrazione del 110% per impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici o su pertinenze degli edifici spetta anche per gli interventi realizzati da onlus e organizzazioni di volontariato. Dispone che la stessa detrazione si applica con l’aliquota del 110% per gli impianti fino a 200 kW installati da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali.

Il comma 894, sempre sul superbonusPotranno fruire dell’aliquota al 110% per tutto il 2023 – l’articolo 9 del dl aiuti quater ha stabilito la riduzione al 90% a partire dal 1° gennaio – gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); gli interventi su edifici condominiali per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori sia stata adottata prima dell’entrata in vigore del dl Aiuti quater (19 novembre 2022); gli interventi sui condomini per cui la CILA sia stata effettuata entro il 25 novembre, a condizione che la delibera di approvazione dei lavori sia stata adottata tra il 19 e il 24 novembre; gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a condizione che l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022.

Il comma 2 sul Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Il comma 63 secondo cui per i premi e le somme erogati nel 2023 ai lavoratori dipendenti come premi produttività l’aliquota dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5 per cento.

Il comma 64 differisce al primo gennaio 2024 l’entrata in vigore della plastic e della sugar tax.

commi da 324 a 329. Il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 100 milioni di euro annui dal 2023. Per il completamento dei piani di recupero occupazionale, sono stanziati ulteriori 70 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le regioni con decreto del ministro del Lavoro di concerto con il ministro dell’Economia. A valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione si provvede, nella misura di 30 milioni di euro, al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per il 2023, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro per misure di arresto temporaneo obbligatorio o di arresto temporaneo non obbligatorio. 

commi da 362 a 364. Per favorire e promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità e contrastare i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, istituisce nello stato di previsione del MEF un Fondo denominato “Fondo per le periferie inclusive”, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2023 destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del livello di autonomia possibile.

commi 392 e 393 prorogano al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia PMI. L’emendamento 72.9 Foti (FdI) ha introdotto il comma 282-bis che assegna 80 milioni di euro a ISMEA per la concessione di garanzie finanziarie alle imprese agricole.

commi 424 e 425 istituiscono il Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. L’emendamento 76.06 di Caramiello (5S) ha stanziato 2 milioni per il 2023 per il ristoro delle imprese bufaline colpite da tubercolosi e brucellosi (comma 427).

Il comma 428 istituisce il Fondo per l’innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Il comma 448 introduce il Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, da adottare con decreto del MASE entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

commi 450 e 451 istituiscono un Fondo con una dotazione di 500 milioni destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro. I criteri e le modalità di individuazione dei titolari, l’ammontare e le modalità di utilizzo del beneficio saranno definiti in un decreto del ministero dell’Agricoltura, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

commi 11 e 12 sull’azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023).

Il comma 326 dispone che, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, incrementato di 250 milioni di euro annui a partire dal 2023 dal comma 324 si provvede, nella misura di 30 milioni per il 2023, al finanziamento di un’indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l’anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.

commi da 685 a 690 dispongono che, per incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché allo scopo di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti  da materiali da  imballaggio, il credito d’imposta ​​per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata istituito dal comma 73 della legge di bilancio 2019 è rifinanziato con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2023 per assicurare la copertura alle istanze pervenute a seguito dell’avviso emanato con decreto del ministro dell’Ambiente del 16 dicembre 2021. 

Il comma 385 ha recepito il subemendamento 0.58.01000.86 Serracchiani (PD) all’emendamento 58.01000 del governo nella parte in cui sopprime l’articolo 69 del ddl originario sul tetto al POS: dispone che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi relativi ai pagamenti con Pos, e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, determinano in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da garantire livelli di costi a qualunque titolo dovuti all’utilizzo del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell’ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi, e da evitare l’imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni. Con decreto del MEF, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro. Se il tavolo istituito non giunga alla definizione di un livello dei costi equo e trasparente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, o in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle commissioni fissate ai sensi dell’accordo definito, è dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per l’anno 2023, un contributo straordinario pari al 50 per cento degli utili, al netto degli oneri fiscali, che derivano dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni inferiori al limite di valore di 30 euro o al diverso limite di valore individuato in sede convenzionale. Il contributo è riversato ad apposito fondo destinato, sulla base di criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia, a misure dirette a contenere l’incidenza dei costi a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni, i cui ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro, per le transazioni di valore fino a 30 euro.

Il comma 458 introduce disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall’altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti, che, in conseguenza dell’obbligatorietà delle clausole di revisione prezzi, si vedano costrette al pagamento di somme maggiorate di un importo superiore al 10 per cento del valore contrattuale. Prevede l’adozione di prezzari aggiornati e i maggiori importi sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché di quelle del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. In caso di insufficienza delle risorse, per l’anno 2023 le stazioni appaltanti, che non abbiano avuto accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e al Fondo per l’adeguamento dei prezzi nel 2022, accedono al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche nei limiti delle risorse al medesimo assegnate, ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.1 miliardi di euro per il 2023 e 500 milioni per il 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico delle richieste presentate, fino a concorrenza del citato limite di spesa. Le disposizioni si applicano anche ai lavori i cui bandi o avvisi sono pubblicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili. Per tali appalti e accordi quadro, la soglia del riconoscimento dell’incremento dei prezzi è rideterminata nella misura dell’80 per cento. Nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, con l’emendamento 58.01000 del governo, è stato modificato il comma 8 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 per chiarire che la disposizione sull’utilizzo dei prezzari aggiornati dalla stazione appaltante si applica in relazione agli accordi quadro di lavori con termine finale di presentazione dell’offerta entro il 31 dicembre 2021 e non a quelli già aggiudicati ed efficaci dalla data di entrata in vigore del decreto. Inoltre, viene modificato il comma 12 dello stesso articolo 26 per prevedere l’estensione di un anno (fino al 31 dicembre 2023) dell’applicazione dell’incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate fino al 31 dicembre 2023 in relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. le cui opere sono in corso di esecuzione. Infine, si modifica il comma 13 sempre dell’articolo 26 che, relativamente alle istanze presentate e all’utilizzo effettivo delle risorse, autorizza il ministro dell’Economia ad apportare le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Tale termine viene esteso di un anno prevedendo il triennio 2022-2024.
 
commi da 313 a 322. In attesa di un’organica riforma del reddito di cittadinanza, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura è riconosciuta nel limite massimo di 7 (non più 8) mensilità, come stabilito da una modifica apportata dall’emendamento 4.1000 del governo. La disposizione non si applica in caso di nuclei al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età. Dal 1° gennaio 2023, i percettori di reddito di cittadinanza devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza al programma assegnato il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all’Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza. L’emendamento 4.1000 ha inoltre incrementato da 6.000 a 8.000 euro la soglia massima per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, con contratto a tempo indeterminato, beneficiari del reddito di cittadinanza. 
 
Il comma 423 ha esteso il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi alle imprese che effettuano l’acquisto entro il 30 settembre 2023.

Il comma 340 incrementa di 4 milioni di euro per il 2023 e 6 milioni a partire dal 2024 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

Il comma 45 riconosce, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati, un credito d’imposta del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante nel primo trimestre del 2023 alle imprese agricole, della pesca e agromeccaniche.

commi 115-117 introducono un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto solo se almeno il 75% dei ricavi del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti (specifica apportata con l’emendamento 18.01000 del governo). Il contributo di solidarietà è determinato applicando un’aliquota pari al 50% sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L’ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Il contributo di solidarietà dovuto è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Il comma 222 in materia di stralcio delle cartelle esattoriali, interamente sostituito con una modifica disposta dall’emendamento 18.01000 del governo, dispone che sono automaticamente annullati, al 31 marzo 2023 (non più gennaio), i debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Il comma 414 stanzia 30 milioni per il 2023 e 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per il sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (c.d. Nuova Sabatini). 

Il comma 301 stanzia 20 milioni per il 2023 per attività di svilippo dell’imprenditorialità in agricoltura e di ricambio generazionale. 

Il comma 281 dispone che l’esonero parziale per l’anno 2022 pari a 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dipendente di cui al comma 121 della legge di bilancio 2022, incrementato di 1,2 percentuali nel secondo semestre 2022, sia prorogato, alle stesse condizioni, per l’intero 2023. L’esonero si applica ai lavoratori con una retribuzione imponibile non superiore a 2.692 euro mensili, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Inoltre stabilisce che, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la misura dell’esonero è incrementata di un ulteriore punto percentuale (per un totale, quindi, di 3 punti). La modifica introdotta con l’emendamento 4.1000 del governo eleva da 20.000 a 25.000 euro annui il limite retributivo per il riconoscimento dell’ulteriore esonero di un punto percentuale della contribuzione a carico del lavoratore.

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