Prime indicazioni da parte dell’Inps, con una circolare pubblicata oggi sul suo sito e su quello del ministero del Lavoro, in merito al contratto di rioccupazione, introdotto dall’articolo 41 del decreto-legge Sostegni-bis: si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione. Il documento specifica che, per ottenere l’esonero contributivo previsto per questo tipo di assunzioni, il datore di lavoro deve definire, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi, durante i quali si applicano le sanzioni previste dalla normativa per il licenziamento illegittimo.
L’esonero previsto viene riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi, ed è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Al contrario, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Quanto ai datori di lavoro ammessi al beneficio, l’Inps precisa che si tratta dei datori di lavoro privati (con esclusione, quindi, della Pubblica amministrazione) a eccezione del settore agricolo, domestico e delle imprese del settore finanziario.