Pubblicata l’ordinanza del ministero della Salute, con effetto dal 31 luglio al 30 agosto, con disposizioni sulle misure da rispettare per l’ingresso in Italia, legate alla limitazione della diffusione del Covid-19. Per i cittadini dei paesi Ue, Islanda, Lichtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco e Israele, l’ingresso è consentito in seguito alla presentazione del Passenger locator form (Plf) e di green pass. Diversamente, sarà necessario effettuare un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni, al cui termine verrà effettuato un test di controllo (articolo 3).
Per i cittadini che provengono dagli stati inseriti nell’elenco D di questo decreto, fra cui Arabia Saudita, Australia, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Nuova Zelanda, Regno Unito, Corea del Sud e Usa, l’ingresso è consentito dopo la presentazione del Plf e di un test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti all’arrivo (48 ore per chi proviene dal Regno Unito) e dopo un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine del quale andrà effettuato un nuovo test di controllo. Per chi proviene da Canada, Giappone e Usa è possibile entrare su esposizione di una certificazione verde da Covid-19, senza dover effettuare in seguito il periodo di quarantena (articolo 4).
Gli spostamenti da e verso i paesi che rientrano nell’elenco E sono consentiti solamente per esigenze lavorative, di salute o di studio, assoluta urgenza e rientro presso la propria abitazione. L’ingresso è limitato alla presentazione del Plf, di un risultato negativo di un test effettuato nelle 72 ore precedenti all’arrivo, all’effettuazione di un periodo di isolamento di 10 giorni, al cui termine andrà effettuato un nuovo test (articolo 5).
L’articolo 7 definisce che le certificazioni rilasciare dalle autorità sanitarie di Canada, Israele, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti sono riconosciute come equivalenti a quelle europee.
L’atto stabilisce che i test non sono necessari per i bambini di età inferiore ai 6 anni (articolo 8) e che le misure previste per le persone proveniente da India, Sri Lanka e Bangladesh, ovvero divieto di ingresso per gli individui che abbiano transitato o soggiornato in questi paesi nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia, sono prorogate fino al 30 agosto prossimo(articolo 9). Lo stesso articolo proroga al 30 agosto le disposizioni attuali per persone proveniente dal Brasile, ovvero il divieto di ingresso per chi vi abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti all’arrivo sul territorio nazionale, a meno che non abbiano la residenza anagrafica in Italia o che non debbano rientrare presso la residenza, il domicilio o l’abitazione di figli minori, coniugi o parti di unione civile.
Pubblicata anche l’ordinanza che proroga al 30 agosto, nelle zone bianche, lo stop all’obbligo di indossare la mascherina all’aperto nelle zone bianche e la sospensione dell’entrata gratuita nei musei e nei luoghi della cultura la prima domenica del mese. La scadenza delle due disposizioni era stata precedentemente fissata al 31 luglio dalle ordinanze ministeriali del 22 giugno e del 2 luglio.