Pubblicata ieri sera la circolare del capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, Bruno Frattasi, che integra le disposizioni contenute nel dpcm del 18 ottobre 2020 e individua nelle ordinanze del sindaco lo strumento di attuazione delle misure di chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o delle piazze nei centri urbani, punto sul quale si era accesa un’aspra polemica tra primi cittadini e governo. Il provvedimento rientra infatti, secondo il Viminale, nella previsione dell’esecutivo secondo la quale i sindaci – come recita la stessa circolare – sono “Autorità sanitaria locale, ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)”.
La circolare specifica che le disposizioni circa la chiusura vanno adottate e circoscritte a quegli spazi urbani nei quali, per motivi di consuetudine, è più elevato il rischio di assembramenti e di propagazione del contagio e che l’attuazione delle disposizioni potrà richiedere la concertazione e la collaborazione tra sindaco e prefetto nella sede del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Inoltre le restrizioni prevedono la possibilità di chiusura, in virtù di specifiche situazioni, solo in determinati giorni della settimana e la stessa chiusura delle piazze e delle strade potrà avvenire con il contingentamento degli ingressi. Una chiarificazione importante è che il provvedimento conferma il permesso di accesso a esercizi commerciali ed abitazioni private; le autorità comunicali dovranno comunicare tempestivamente le loro decisioni alle associazioni di categoria e alla cittadinanza per la regolazione del conseguente deflusso.
La circolare, dopo aver chiarito e individuato nei sindaci la figura di attuazione delle norme del dpcm del 18 ottobre, ripercorre le altre limitazioni confermando le previsioni contentute già nel provvedimento:
– eventi e competizioni sportive; sport di contatto: vengono consentiti gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP); confermate le precedenti disposizioni sulla presenza del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si tengano al chiuso o all’aperto. Viene confermato il divieto di competizioni a livello provinciale e le attività sportive di carattere ludico-amatoriale. Il divieto non è esteso alle forme individuali degli sport di contattoe le attività di allenamento potranno continuare a svolgersi, purché nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di sicurezza.
– le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle 8 alle 21
– continuano ad essere vietate le sagre e le fiere di comunità, mentre restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale
– sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, eccetto quelle che si svolgono a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si devono svolgere nel rispetto dei protocolli e linee guida
– per quanto riguarda l’attività delle pubbliche amministrazioni continua l’obbligo di tenere le riunioni con modalità da remoto, salvo che sussistano motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza
– per gli esercizi pubblici la circolare conferma che le loro attività sono consentite dalle ore 5 alle ore 24 con consumazione al tavolo, e dalle ore 5 alle ore 18 (e non più alle ore 21) in assenza di consumo al tavolo. Viene confermata la prescrizione di massimo 6 commensali per tavolo che obbliga inoltre l’esposizione da parte degli esercenti all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno. La ristorazione d’asporto è esercitabile fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
La circolare conclude che, in caso di necessità e sotto valutazione e previa analisi dettagliata dei dati di andamento del contagio, ciascuna regione può provvedere a un inasprimento delle norme rispetto a quelle recate nel dpcm che riguardano le misure a livello nazionale. Le Regioni attraverso lo strumento delle ordinanze dovranno poi procedere a fornire indicazioni in tal senso ai Prefetti delle Regioni interessare.