Mipaaf, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale i decreti sul pegno rotativo per prodotti DOP o IGP e il Fondo emergenziale per le filiere in crisi

Pubblicati sulla Gazzetta ufficiale in edicola oggi (Serie Generale n.215) due decreti del ministero delle Politiche agricole: il primo rigurdante le modalità di costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari, il secondo sulla ripartizione del fondo emergenziale per le filiere in crisi.

Il primo provvedimento riporta i dettagli per la costituzione del pegno rotativo, previsto dal decreto Cura Italia. Nel dettaglio, l’articolo 1 riguarda l’ambito operativo, nonché i prodotti che possono essere oggetto di patto di rotatività: prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose. Questi possono essere sottoposti a pegno dal giorno in cui sono collocati nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento, a condizione che vengano identificati secondo le modalità previste dal decreto in materia di registri, riportate all’articolo 2. Nello specifico, in caso di prodotti agricoli e alimentari DOP o IGP, nel momento della costituzione del pegno, il creditore provvede ad annotare, per ogni operazione, le indicazioni riportate all’allegato 1 e il facsimile del registro conservato a cura del debitore. Procedura diversa è prevista invece per i prodotti vitivinicoli e l’olio d’oliva: il debitore, nei registri telematici istituiti nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), dovrà annotare le informazioni riportate nell’allegato 2 (tipologia di vino o olio, quantitativo da utilizzare quale pegno, il recipiente in cui il prodotto sfuso è stoccato, il lotto per il prodotto confezionato, la data di costituzione e di estinzione del pegno rotativo, l’Istituto bancario interessato e il valore del pegno in euro). L’articolo 3, relativo all’estinzione del pegno, stabilisce che l’estinzione, parziale o totale, venga annotata sul registro o sul registro telematico.

Il secondo provvedimento definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse previste dal fondo emergenziale istituito con l’articolo 222 del decreto Rilancio. Nel dettaglio, secondo l’articolo 1, i soggetti beneficiari sono: l’impresa agricola di allevamento di ovicaprini, vitelli, suini e conigli; l’impresa, anche in forma di cooperativa, di macellazione e/o trasformazione di carni di vitello o di suino che attivi forme di ammasso privato (di cui al titolo II); l’impresa di trasformazione del latte bufalino che abbia acquistato, congelato e utilizzato per la produzione latte di bufala. Escluse dal beneficio le imprese già in difficoltà il 31 dicembre 2019. Ai sensi dell’articolo 3, 90 milioni di euro sono le risorse disponibili per il 2020 da ripartire tra le filiere come segue: suinicola (30 milioni di euro), ovicaprina (8,5 milioni di euro), cunicola (4 milioni di euro), del latte bufalino (2 milioni di euro), del vitello da carne (20 milioni di euro), caprina (0,5 milioni di euro). 15 e 10 milioni di euro previsti inoltre rispettivamente per l’ammasso privato di carni di vitello e per quello di prosciutti di suino DOP. L’articolo 4, recante i criteri e l’entità dell’aiuto, stabilisce che le risorse vengano destinate alla concessione di contributi nei limiti fissati dal Quadro temporaneo, contenuto nella comunicazione adottata dalla Commissione europea. Nello specifico, gli aiuti concessi alle imprese sono i seguenti:

  • Imprese agricole di allevamento di suini: fino a 20 euro per ogni capo di suino macellato nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 23 milioni di euro e fino a 18 euro per ogni scrofa allevata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 7 milioni di euro.
  • Imprese agricole di allevamento di conigli: fino a 1 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020.
  • Imprese agricole di allevamento di caprini: fino a 6 euro per ogni capo di capretto macellato nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.
  • Imprese agricole di allevamento di ovicaprini: fino a 3 euro per ogni pecora e/o capra allevata nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020.
  • Imprese agricole di allevamento di vitelli da carne e’ concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni capo di eta’ inferiore agli 8 mesi macellato nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020.

Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali da parte dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). La procedura di richiesta dell’aiuto è disciplinata all’articolo 5 che nel dettaglio prevede che l’AGEA, entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto, stabilisca le modalità di presentazione della domanda. L’istruttoria della domanda, ai sensi dell’articolo 6, è compito dell’AGEA la quale infatti eroga l’aiuto ai beneficiari ritenuti idonei.

Il titolo II, riguardante l’ammasso privato, stabilisce all’articolo 9 che la domanda di ammasso di prosciutti DOPdebba avvenire per via telematica e che 1000 pezzi sia il quantitivo minimo ammissibilie per ogni domanda. La verifica delle operazioni di ammasso è a carico dei Consorzi di tutela riconosciuti in collaborazione con gli organismi di certificazione e 90 giorni è la durata dell’ammasso contrattuale e dunque dell’aiuto concesso. In merito all’ammasso privato di vitello, le domande di ammasso devono pervenire in via telematica all’AGEA, accompagnate dalla costituzione di una cauzione pari a 100 euro/tonnellata. 10 tonnellate è il quantitativo minimo ammissibile per ogni domanda e 90 giorni è la durata dell’ammasso contrattuale.

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