Pubblicato sull’edizione della Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che agevola la promozione diretta di marchi collettivi e di certificazione all’estero stanziando 2,5 milioni di euro dal 2021. L’atto, composto da 9 articoli, chiarisce che i soggetti interessati dalla disposizione sono le associazioni di categoria, i consorzi di tutela e altri organismi associativi o cooperativi che promuovono all’estero marchi collettivi e certificazioni (articolo 2).
Secondo quanto stabilito dall’articolo 3, i finanziamenti messi a disposizioni possono raggiungere un massimo del 70% delle spese sostenute, mai superiori a 150mila euro per anno. Inoltre, viene sottolineato che le risorse possono essere destinate ad attività di promozione del marchio all’estero attraverso partecipazione a fiere e saloni internazionali o l’organizzazione di eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali, così come incontri bilaterali con associazioni estere, seminari in Italia con operatori esteri, azioni di comunicazione sul mercato estero e creazione di comunità virtuali a supporto del marchio;
L’articolo 4 precisa le categorie di spese ammissibili, ovvero: quote di partecipazione, affitto e allestimento di stand presso fiere internazionali; affitto e allestimento di spazi espositivi temporanei; interpretariato, traduzione e noleggio di attrezzature; brochure, siti internet multilingue, cataloghi, materiale informativo e pubblicità; spese per azioni dimostrative delle produzioni interessate; affitto di sale per attività di formazione, incontri bilaterali e/o seminari;
Il regolamento d’uso dei marchi collettivi deve indicare il nome del richiedente, lo scopo dell’associazione di categoria, i soggetti legittimati a rappresentare l’associazione, le condizione di ammissione dei membri, i soggetti legittimati a usare il marchio collettivo e le eventuali condizioni d’uso del marchio. Il regolamento d’uso dei marchi di certificazione deve contenere il nome del richiedente e una dichiarazione che ne attesti il rispetto delle condizioni di proprietà industriale, i prodotti/servizi contemplati dal marchio e le loro caratteristiche, le persone legittimate a usare il marchio e le modalità di verifica delle caratteristiche e della sorveglianza dell’uso del marchio (articolo 5); l’articolo 6 stabilisce che l’ente gestore della misura è Unioncamere.
La versione integrale del decreto è disponibile qui.