Mise, sulla Gazzetta ufficiale il decreto che stanzia 2,5 milioni annui per l’agevolazione della promozione diretta di marchi collettivi e di certificazione all’estero. Fra i beneficiari degli incentivi, anche organismi cooperativi che operano con questa finalità

Pubblicato sull’edizione della Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che agevola la promozione diretta di marchi collettivi e di certificazione all’estero stanziando 2,5 milioni di euro dal 2021. L’atto, composto da 9 articoli, chiarisce che i soggetti interessati dalla disposizione sono le associazioni di categoria, i consorzi di tutela e altri organismi associativi o cooperativi che promuovono all’estero marchi collettivi e certificazioni (articolo 2).

Secondo quanto stabilito dall’articolo 3, i finanziamenti messi a disposizioni possono raggiungere un massimo del 70% delle spese sostenute, mai superiori a 150mila euro per anno. Inoltre, viene sottolineato che le risorse possono essere destinate ad attività di promozione del marchio all’estero attraverso partecipazione a fiere e saloni internazionali o l’organizzazione di eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali, così come incontri bilaterali con associazioni estere, seminari in Italia con operatori esteri, azioni di comunicazione sul mercato estero e creazione di comunità virtuali a supporto del marchio;

L’articolo 4 precisa le categorie di spese ammissibili, ovvero: quote di partecipazione, affitto e allestimento di stand presso fiere internazionali; affitto e allestimento di spazi espositivi temporanei; interpretariato, traduzione e noleggio di attrezzature; brochure, siti internet multilingue, cataloghi, materiale informativo e pubblicità; spese per azioni dimostrative delle produzioni interessate; affitto di sale per attività di formazione, incontri bilaterali e/o seminari;

Il regolamento d’uso dei marchi collettivi deve indicare il nome del richiedente, lo scopo dell’associazione di categoria, i soggetti legittimati a rappresentare l’associazione, le condizione di ammissione dei membri, i soggetti legittimati a usare il marchio collettivo e le eventuali condizioni d’uso del marchio. Il regolamento d’uso dei marchi di certificazione deve contenere il nome del richiedente e una dichiarazione che ne attesti il rispetto delle condizioni di proprietà industriale, i prodotti/servizi contemplati dal marchio e le loro caratteristiche, le persone legittimate a usare il marchio e le modalità di verifica delle caratteristiche e della sorveglianza dell’uso del marchio (articolo 5); l’articolo 6 stabilisce che l’ente gestore della misura è Unioncamere.

La versione integrale del decreto è disponibile qui.

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