In vigore dal primo marzo il decreto legge che modifica le deleghe dei ministeri, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale: il testo, che sarà ora trasmesso alle Camere per la conversione in legge, era stato approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri e trasforma il ministero dell’Ambiente in ministero della Transizione ecologica, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile; separa il ministero dei Beni culturali in ministero della Cultura e ministero per il Turismo; individua le deleghe del ministro per l’Innovazione e la transizione digitale.
L’articolo 2 rinomina il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare come “ministero della Transizione ecologica” che si occuperà delle funzioni e i compiti che spettano allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente, del territorio e dell’ecosistema, e in particolare si occuperà di:
– individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione della difesa del mare e dell’ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
– definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell’energia, ferme restando le competenze del presidente del Consiglio e del ministero degli Affari esteri, compresi il recepimento e l’attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell’energia e tutela dell’economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell’energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull’applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l’energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell’energia; gestione delle scorte energetiche, predisposizione e attuazione dei piani di emergenza energetica; agro-energie;
– piani e misure in materia di emissioni nel settore dei trasporti, di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione; qualità dell’aria, politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;
– piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell’aria, politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra;
– pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell’attività economica compreso il settore dei trasporti;
– gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare;
– tutela delle risorse idriche e relativa gestione;
– promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;
– promozione di politiche per l’economia circolare e l’uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Mise;
– coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;
– sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all’impatto sull’ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente, prevenzione e protezione dall’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
– difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali. L’Enea passa sotto la vigilanza del dicastero.
Rientrano sempre nel ministero della Transizione ecologica le competenze a qualunque titolo inerenti all’attività delle società che operano nei settori di riferimento, compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali società; l’esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal ministero dello Sviluppo economico nei confronti di GSE s.p.a. – Gestore Servizi Energetici; approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l’incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile.
L’articolo 4 istituisce presso la presidenza del Consiglio, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Fanno parte del grupo di lavoro il premier, il ministro della Transizione ecologica, il ministro per il Sud, il ministro dell’Economia, quello dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture, del Lavoro e delle Politiche agricole. Entro tre mesi dall’istituzione, il CITE approva il Piano per la transizione ecologica per coordinare le politiche in materia di mobilità dolce e sostenibile; contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo; risorse idriche e relative infrastrutture; qualità dell’aria; economia circolare. L’articolo 5 rinomina il MIT in “ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili”.
Gli articoli 6 e 7 dividono il ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo in “ministero della Cultura” e in “ministero per il Turismo” al quale sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo, ora sotto l’egida del Mibac. Il ministero per il Turismo curerà la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l’Unione europea e internazionali in materia di turismo, e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.
L’articolo 8 infine detta le funzioni del ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (Vittorio Colao) e istituisce il Comitato interministeriale per la transizione digitale; Colao si occuperà di promuovere, indirizzare, coordinare l’azione del governo nelle materie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell’accesso ai servizi in rete, della connettività, delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici.
Il Comitato è composto dal presidente del Consiglio che lo presiede e dal ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, dal ministro per la Pubblica amministrazione, da quello per il Sud, dal ministro dell’Economia, dal ministro della Transizione ecologica, dal ministro dello Sviluppo economico, dal ministro della Salute, della Cultura e delle Infrastrutture: in seno al comitato sono assunte le decisioni strategiche necessarie a garantire la coerente e puntuale declinazione della strategia nazionale per la transizione digitale. Presso il ministero opererà anche un contingente di 25 manager della PA e 35 fuori dalla PA in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale.
L’articolo 9 del testo specifica che il ministro per la Famiglia si occuperà con proprio decreto del riparto del “Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza” tra le regioni e le province autonome.