Dopo poche ore dall’annuncio in conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (serie generale n. 313) ed è in vigore il decreto Natale, e cioè il provvedimento con cui il governo impone una stretta delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 durante le festività in arrivo.
Il testo si compone di tre articoli: il primo stabilisce che, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (e quindi 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sull’intero territorio nazionale si applicano le misure previste per le zone rosse, e quindi il divieto di spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni e anche all’interno del territorio stesso, ad esclusione di quelli per motivi di lavoro, salute e necessità e il rientro al proprio domicilio, che è sempre consentito. Inoltre, dovranno restare chiusi i negozi al dettaglio (i negozi all’ingrosso restano aperti), tranne i supermercati, le rivendite di generi alimentari e di prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccai, lavanderie, parrucchieri e barbieri, mentre restano sempre consentiti l’asporto e la consegna a domicilio di generi alimentari e bevande.
Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, si applicano le misure previste per le zone arancioni: vietati dunque gli spostamenti tra Regioni, ma ci si potrà muovere all’interno del proprio comune e tra piccoli comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30 Km, esclusi i capoluoghi di provincia.
Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 saranno però consentiti gli spostamenti verso una sola abitazione privata, all’interno della stessa regione, una sola volta al giorno, fra le ore 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Il secondo articolo istituisce un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 645 milioni (455 milioni per il 2020 e 190 milioni per il 2021), a favore delle attività più colpite dalle misure di contenimento: si tratta, in particolare, delle attività dei servizi di ristorazione Ateco 56 (elencati nell’Allegato 1 al testo), con partita IVA attiva alla data del 19 dicembre 2020, con esclusione di coloro che hanno aperto la partita IVA dal 1° dicembre 2020. A questi verrà corrisposto un contributo a fondo perduto in misura pari al 100% (con un massimo di 150mila euro) di quanto già percepito con il decreto Rilancio; l’accredito avverràin automatico, a cura dell’Agenzia delle entrate, senza necessità di presentare un’apposita domanda.
Il terzo articolo dispone, infine, l’entrata in vigore del provvedimento.