Novità delle Regioni: in Campania ulteriori restrizioni fino al 31 ottobre, poi misure per 1 e 2 novembre prossimi

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che venerdì scorso aveva annunciato il lockdown per la regione, ha temporeggiato in attesa delle iniziative del governo e ieri ha emanato una nuova ordinanza che, da oggi al 31 ottobre, prevede una serie di misure più restrittive sul territorio:

– è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto. L’eventuale riapertura al 31 ottobre, sarà verificata dall’Unità di crisi regionale; confermata la sospensione delle attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno;

– l’attività di jogging, nel caso sia svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta a limitazione oraria, dalle 6 alle 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento;

– in aggiunta alle norme del più recente dpcm in materia, in tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili), è fatto divieto di vendita con asporto dalle 22,30 (come rettificato successivamente, inizialmente era vietata del tutto). Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza in vigore, assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa, con possibilità di disporre la partenza dell’ultima consegna fino alle 23;

– è fortemente raccomandato di non allontanarsi dal proprio comune di domicilio, dimora o residenza se non strettamente necessario. In ogni caso dalle 23 alle 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza o motivi di salute. Sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro; occorre autocertificare queste circostanze;

per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio abituale o residenzasul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato e all’accompagnatore, se necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione – incluse l’attività formativa, di training, di allenamenti – o socio-assistenziali o situazioni di necessità o d’urgenza oppure motivi di salute. In ogni caso è consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. La disposizione non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni italiane o straniere; anche in questo caso occorre autocertificarsi;

Entro domani, viene infine dettagliato, l’Unità di crisi regionale potrà proporre misure “eventualmente necessarie in vista della commemorazione dei defunti, nei giorni 1 e 2 novembre“.

Nuova ordinanza anche in Veneto: dal 28 ottobre e fino al 24 novembre 2020 gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, dovranno adottare la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, con criteri di rotazione fra le classi o fra gli studenti all’interno delle classi. In ogni caso deve essere assicurato il ricorso alla didattica digitale integrata per non meno del 75% degli studenti, così come del resto già dettato dal dpcm.

L’ordinanza di Luca Zaia prevede inoltre, per i lavoratori in trasferta per più giorni, di effettuare, previo apposito contratto, attività di mensa per addetti di una o più imprese in trasferta presso esercizi autorizzati all’attività di somministrazione, senza limite di orario. Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell’orario predeterminato, suddiviso in turni, se non ospitati in strutture alberghiere con ristorante. Devono essere rispettate le linee guida di cui alla scheda sulla ristorazione concordata tra regioni e governo.

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