“Un sicuro passo in avanti rispetto alla normativa precedente, seppur in un quadro che presenta diverse complessità, criticità e forzature su questioni di sistema che richiederanno ulteriori modifiche”. Così Mauro Iengo, presidente di Legacoop Lazio, ha aperto il ciclo di webinar dedicato alle associate dal titolo: “Il nuovo Codice degli Appalti: le priorità per la cooperazione” che si è tenuto il 28 aprile su Zoom.
È la prima di una serie di occasioni per approfondire novità e controversie del testo normativo in vigore dal 1° aprile e efficace dal 1° luglio che regolerà un mercato che vale quasi 200 miliardi di euro, al quale il legislatore ha scelto di guardare con pragmatismo, considerando la fisiologia delle procedure e dei rapporti che si instaurano attraverso gli appalti e le altre tipologie di affidamento. Approccio apprezzabile in virtù della necessità di semplificazione, senza con questo negare la valenza dell’attenzione alle patologie insite nel sistema che, nel tempo, si sono tradotte nel ricorso al massimo ribasso e in pratiche scorrette, oltreché in zone d’ombra che violano su entrambi i fronti il principio della fiducia ispirato a legalità, trasparenza e correttezza. Per questo appare emblematica l’inedita introduzione dei principi nel testo che aprono a un confronto sulle premesse indispensabili per un rapporto sano tra i soggetti coinvolti e che, come chiarito dal Presidente del Consiglio di Stato Luigi Carbone, “daranno indicazioni su come debba essere interpretata e attuata la riforma in caso di dubbio”.
Solidarietà e sussidiarietà orizzontale con l’affidamento diretto agli enti del Terzo settore da una parte, auto-organizzazione amministrativa in base alla quale ricorrere all’autoproduzione dei servizi, alla loro esternalizzazione o alla cooperazione con altre Pubbliche amministrazioni, dall’altra: sul giusto equilibrio tra questi princìpi si traccerà il perimetro dei rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni.
“Importante, però, che le scelte di queste ultime non rispondano a opportunità contingenti o a semplici risparmi di spesa a danno della qualità di opere e servizi da erogare ai cittadini”, ha concluso Iengo.
In merito alle critiche all’articolo 6, che definisce il rapporto tra il nuovo Codice degli appalti e il Codice del Terzo Settore, l’avvocato Claudio Giangiacomo ha chiarito che “non solo il nuovo codice ha espressamente escluso la sua applicazione agli istituti disciplinati dal titolo VII del CTS ma, proprio in ragione della necessità espressa in maniera chiara nella relazione “di un bilanciamento tra concorrenza e sussidiarietà orizzontale, superando la tendenza ad assicurare la prevalenza assoluta della prima sugli altri valori parimenti protetti dalla Costituzione”, il nuovo testo ha espressamente previsto che, anche in base al Codice dei contratti pubblici, possano essere approntati modelli organizzativi di amministrazione condivisa, sempre che si tratti di attività di spiccata valenza sociale, la cui causa è il comune perseguimento delle finalità sociali, in assenza di rapporti sinallagmatici”.
“In continuità con il passato, la normativa sull’affidamento dei servizi sociali presenta alcune semplificazioni che potrebbero essere positive, come la non applicabilità del principio di rotazione che le cooperative sociali hanno da sempre criticato in quanto per loro stessa natura i servizi alla persona necessitano di continuità” ha spiegato Marco Mingrone, responsabile dell’Ufficio legislativo di Legacoop Nazionale. Il giudizio sul testo è dunque complessivamente positivo, ma preoccupano le restrizioni e l’eliminazione dei presidi per l’utilizzo legittimo dell’in house. “Legacoop trova condivisibili le critiche dell’ANAC all’ampliamento delle modalità di affidamento in house da parte della PA”, ha dichiarato Mingrone. “I controlli, prima in capo all’ANAC che disponeva di un albo apposito, verranno meno. Con il nuovo Codice è rimasto solo l’obbligo di motivazione aggravata negli affidamenti in house”.
Da non sottovalutare, anche per la portata e la difficoltà di questa rivoluzione, una novità importante: a garanzia di trasparenza e facilitazione dei processi, il Codice prevede una importante opera di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici. “Entro il 31 dicembre 2023, è prevista la realizzazione di un Sistema Nazionale di e-Procurement, volto a garantire la digitalizzazione completa delle procedure di acquisto fino all’esecuzione del contratto”, ha chiarito Mingrone. Unicità dell’invio dei dati che non potranno essere richiesti da altre banche dati o piattaforme, dati resi fruibili in formato aperto, garanzia della sicurezza informatica e protezione dei dati, tracciabilità, trasparenza e accessibilità ai dati e alle informazioni sono solo alcune delle caratteristiche di questa rivoluzione che consentirà anche una maggiore trasparenza. “I primi cinque offerenti in graduatoria potranno accedere direttamente alla maggior parte degli atti che riguardano i principali concorrenti, qualora tra questi ultimi non vi sia chi abbia opposto l’esigenza di riservatezza di qualche dato che comunque dovrà essere valutata e potrà essere contestata dall’amministrazione” ricorda il responsabile dell’ufficio legislativo dell’associazione. Certo, si tratterà di un imponente processo che informerà tutto il ciclo di vita del contratto e che costringerà ogni stazione appaltante o gruppo di amministrazioni a dotarsi di una centrale di committenza che dialoghi con la banca nazionale: non sarà semplice”.
Bussola dell’intero Codice e strumento per facilitare gli orientamenti saranno i princìpi inseriti per la prima volta nel testo, in particolare i primi tre. “Risultato, fiducia e accesso al mercato sono i princìpi che dovranno essere utilizzati per sciogliere le questioni interpretative che le singole disposizioni del codice possono sollevare per sciogliere ogni dubbio”, ha concluso Mingrone.
Tra le novità accolte positivamente, si segnala “l’obbligo di revisione dei prezzi, inesistente nel testo precedente, che è di grande rilevanza in questo periodo a causa dell’inflazione schizzata all’8%“, ha spiegato Daniele Branca, responsabile Ufficio Legislativo Legacoop Produzione e Servizi. “Troppo spesso le imprese si sono ritrovate con contratti di quattro o cinque anni e prezzi invariabili, senza possibilità di riassorbimento dell’aumento dei costi. Ora, con l’inserimento del principio di mantenimento dell’equilibrio contrattuale, c’è l’obbligo generale di rinegoziazione e questo è un passo notevole in avanti”. Certo, è il caso di smorzare l’entusiasmo. “Ci sono aspetti ancora da chiarire sulla revisione dei prezzi che individua soglie minime legate all’aumento del 5% dei costi e riconoscimento dell’80% della variazione – spiega- Verranno rielaborate con Indici Istat che non sappiamo quanto saranno rappresentativi di quella prestazione”.
Importante l’inserimento del principio di applicazione dei CCNL di settore indicato dalla stazione appaltante, prima d’ora non previsto. Tuttavia, il legislatore ha mantenuto la possibilità per gli operatori economici di applicarne uno diverso ma con stesse tutele e in cui il costo della manodopera non sia soggetto a ribasso. “Questa deroga rischierà di creare dubbi nell’applicazione e contenziosi. Sarà difficile trovare una equivalenza perfetta, tra l’altro in una nazione come la nostra in cui esistono centinaia e centinaia di contratti. Auspichiamo in tal senso indicazioni operative dalle istituzioni competenti”, ha ricordato Branca. Rappresenta invece una conquista importante per le cooperative il mantenimento del ruolo dei consorzi, ed è stato positivo il fatto che il governo alla fine abbia trattato in modo analogo anche quelli artigiani evitando un passo indietro della normativa su questo fronte. “Con questo testo non saranno penalizzati. Siamo riusciti a scongiurare questa eventualità. Avevamo forti timori in merito. Inizialmente, i consorzi artigiani ai quali sono equiparati quelli cooperativi venivano accomunati a quelli stabili: dunque ad accreditarsi sarebbero dovute essere le singole imprese consorziate. Invece il meccanismo rimarrà inverso: è il consorzio a maturare direttamente i requisiti di partecipazione”.