Nuovo dpcm: coprifuoco dalle 22 alle 5 in tutta Italia, ulteriori restrizioni nelle zone a rischio elevato e massimo

Sarà in vigore dal 5 novembre e fino al 3 dicembre 2020 il dpcm (testo) che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato nella notte tra il 3 e il 4 novembre su ulteriori misure restrittive utili al contenimento del contagio da Covid-19. La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dovrebbe avvenire oggi.

Il primo articolo introduce le nuove restrizioni valide su tutto il territorio nazionale(confermato obbligo di mascherine e distanziamento e le norme dei precedenti dpcm):

dalle 22 alle 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Viene raccomandato per la restante parte della giornata, di evitare gli spostamenti;

– con riguardo alle abitazioni private, resta fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;

resta consentita la ristorazione dalle 5 alle 18, l’asporto di cibo fino alle 22, mentre la consegna di cibo a domicilio è sempre consentita nel rispetto dei protocolli;

DAD al 100% per la scuola secondaria di secondo grado;

– può essere disposta  la chiusura al pubblico per tutta la giornata o in determinate fasce orarie delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento;

sospese mostre e apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

sospesi i concorsi pubblici e gli esami di Stato in forma scritta;

chiusi i centri commerciali nei weekend, restano aperte le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, e punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole che si trovano al loro interno;

riempimento massimo del 50% dei mezzi di trasporto pubblico.

Il testo dispone (articolo 1-bis) che con ordinanza del ministero della Salute  (che sarà emanata stasera o al massimo domani) saranno individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno scenario di tipo 3 (elevata gravità) o 4 (massima gravità), dunque con un livello di rischio “alto”. Settimanalmente, il ministero monitora l’eventuale sussistere dei criteri e interviene per stabilire l’inserimento di ulteriori territori nelle zone a rischio più alto.

Nelle regioni o aree con scenario di tipo 3 (al momento si tratterebbe di Puglia e Sicilia, forse Campania che però potrebbe entrare nel tipo 4):

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • è vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie nonché, fino alle 22 la ristorazione con asporto.

Nelle regioni o aree con scenario di tipo 4 (nel quale dovrebbero rientrare Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Valle d’Aosta, Calabria):

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori nonché all’interno degli stessi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui è consentita; è permesso il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e, fino alle 22 la ristorazione con asporto;
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità; sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
  • sono sospese tutte le attività sportive che non sono riconosciute di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), anche svolte nei centri sportivi all’aperto; sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  • è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza;
  • sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona escluse pompe funebri, lavanderie, parrucchieri e  barbieri;
  • i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza.
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