La V Divisione della Direzione Enti cooperativi del ministero delle Imprese (Mimit) ha diramato una Nota in tema di Organo di controllo interno e revisore nelle società cooperative sulla base delle indicazioni fornite dall’Alleanza delle Cooperative. Il chiarimento si è reso necessario all’indomani di una specifica richiesta rivolta alla Direzione da parte degli uffici dell’Alleanza durante un incontro svolto lo scorso 27 giugno.
Il ministero chiarisce che, se la cooperativa adotta le norme SRL e rientra nelle fattispecie descritte dall’art. 2477 del codice civile, deve provvedere alla nomina di un organo di controllo (anche in forma monocratica) o alternativamente di un revisore, determinando competenze e poteri del sindaco unico o del revisore. In proposito, la Nota conferma l’esistenza di un principio sia di alternatività della nomina (organo di controllo o revisore), sia di alternatività della funzione di controllo.
In sostanza, le cooperative s.r.l. che, ai sensi dell’art. 2477 c.c., ricadono nell’obbligo di nomina, potranno optare in via alternativa: per un organo di controllo interno (sindaco unico o collegio) a cui affidare anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci o il sindaco unico siano revisori legali); per un organo di controllo interno (sindaco unico o collegio), con conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ad un revisore o società di revisione; per l’incarico di revisione legale dei conti ad un revisore o una società di revisione.
In allegato la circolare completa dell’Alleanza delle cooperative sulla nota del Mimit.