In vigore da domenica 17 aprile, e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del giorno precedente, la legge di conversione del decreto legge con misure di contrasto alla Peste suina africana, approvato dalla Camera in via definitiva lo scorso 4 aprile (vedi ES 4/4/2022). Ricordiamo che al comma 1 dell’articolo 5 – modificato in commissione Agricoltura a palazzo Madama con l’approvazione degli emendamenti 1.55 di Francesco Bruzzone (Lega), 1.57 di Ernesto Magorno (IV) e 1.62 di Fulvia Caligiuri (FI) – è prevista l’inclusione di “altri operatori, appartenenti ad associazioni o a società, anche in forma cooperativa, che abbiano frequentato appositi corsi di formazione approvati dall’ISPRA e che siano stati abilitati dalle Regioni o dalle medesime Province Autonome” tra le figure di cui avvalersi per attuare i Piani regionali di interventi urgenti che le Regioni e le Province autonome devono predisporre per contenere la fauna selvatica, dopo aver sentito l’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e il Centro di referenza nazionale per la peste suina, in conformità al Piano nazionale.
Da segnalare anche l’approvazione dell’emendamento riformulato 1.78 di Mino Taricco (Pd) che ha modificato il comma 6 dell’articolo 1 disponendo che gli animali abbattuti durante l’attività di controllo e destinati al consumo alimentare, sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico sanitario secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia, che i cinghiali coinvolti in incidenti stradali devono essere abbattuti e che per i capi abbattuti in seguito al riscontro di alterazioni del normale comportamento e per quelli morti per cause naturali o per incidenti stradali, le Regioni e le Province autonome attivano un sistema che garantisca gli opportuni approfondimenti diagnostici da parte degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS) competenti per territorio.
Sempre di Taricco l’emendamento che ha introdotto i commi da 2-bis a 2-quinques che stanziano 10 milioni di euro per interventi da parte del Commissario straordinario per l’eradicazione e la prevenzione della diffusione della peste suina africana, inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici.
Il testo, all’articolo 1 prevede l’adozione di piani regionali relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della PSA, definendo le procedure e le competenze per l’attuazione dei piani, comprese le attività relative agli animali abbattuti, e demanda a un decreto ministeriale la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti. L’articolo 2 prevede la nomina di un commissario straordinario con compiti di coordinamento, monitoraggio, verifica della regolarità dell’abbattimento e distruzione degli animali infetti e delle procedure di disinfezione. In caso di mancata adozione dei piani regionali, il commissario, con decreto del presidente del Consiglio, può provvedere in via sostitutiva. La Regione Sardegna, che ha già intrapreso con successo un percorso specifico di eradicazione della PSA, è esclusa dall’ambito di applicazione.