Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in edicola oggi (serie generale n. 44) il decreto del ministero dello Sviluppo economico che prevede un nuovo regime di aiuti per rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative, tramite investimenti da parte di società finanziarie. A beneficiare della misura le cooperative di produzione, lavoro e sociali che siano regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, non qualificabili come “imprese in difficoltà”, secondo quanto previsto dal regolamento di esenzione, e che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in stato di scioglimento o liquidazione e non sottoposte a procedure concorsuali.
Le società finanziarie possono concedere finanziamenti agevolati a fronte della realizzazione di iniziative che abbiano una durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci, con rimborsi delle agevolazioni che seguono un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate. Gli investimenti sono regolati a un tasso di interesse pari allo 0% e, nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma. Per quanto riguarda le cooperative costituite da meno di ventiquattro mesi, alla data di presentazione della domanda verrà utilizzato il tasso di riferimento in vigore nel momento di concessione del finanziamento agevolato, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione pari a 400 punti base.
Quanto al limite di importo, sono concesse somme per un valore non superiore a cinque volte quello della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, per un importo complessivamente non superiore a 2 milioni di euro. Le richieste di finanziamento agevolato sono presentate dalle società cooperative interessate alle società finanziarie, che operano una valutazione che tenga conto dei seguenti criteri: presenza dei requisiti, soggettivi e oggettivi, per l’accesso all’agevolazione e conformità degli obiettivi, validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa. Dopo la successiva verifica da parte del ministero dello Sviluppo economico, in caso di esito positivo, le società finanziarie procedono alla stipula del contratto di finanziamento agevolato entro centottanta giorni dalla comunicazione da parte del Mise.