PNRR, pubblicati i decreti del ministero per l’Innovazione che disciplinano il Fondo per la Repubblica digitale

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale i due decreti del ministero per l’Innovazione che assegnano la risorse del Fondo per la Repubblica digitale, istituito dall’articolo 29 del primo decreto legge per l’attuazione del PNRR (152/2021) e disciplinano le procedure attuative dello stesso fondo. Pubblicato anche il decreto che modifica l’organizzazione dell’Unità di missione PNRR di competenza dello stesso dicastero.

Quanto al primo testo, stabilisce che al Fondo per la Repubblica digitale, alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni, sono assegnati 10 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alla realizzazione dei programmi e interventi relativi ai servizi digitali e alle competenze digitali provenienti dal fondo complementare al PNRR. Ricordiamo che, come stabilito dall’articolo 29 del dl 152/2021, il Fondo è destinato al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all’inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche allo scopo di migliorare i corrispondenti indicatori del Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione europea.

Il secondo testo disciplina il contributo concesso alle fondazioni sotto forma di credito d’imposta, pari al 65% dei versamenti effettuati per gli anni 2022 e 2023 e al 75% per gli anni 2024, 2025 e 2026 al Fondo per la Repubblica digitale, in base al comma 5 dell’articolo 29 del dl attuazione PNRR. Il contributo è assegnato secondo l’ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l’impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d’intesa da stipulare con il ministro per l’Innovazione e il ministro dell’Economia, che definisce le modalità di intervento del Fondo (articoli 1 e 2). Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le fondazioni trasmettono alla Associazione di fondazioni e di casse di risparmio (ACRI) le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare. Per l’anno 2022, il termine entro il quale le fondazioni devono trasmettere le delibere di impegno irrevocabile all’ACRI, è stabilito nei sessanta giorni da oggi (articolo 3).

Il terzo testo apporta modifiche organizzative e di funzione del Servizio 1 del ministero per l’Innovazione dedicato al PNRR, che svolge funzioni di coordinamento e gestione delle attività connesse all’attuazione degli investimenti e riforme della missione M1-C1 digitalizzazione del PNRR e del Servizio 2 che si occupa della missione M1-C2 (Piano Italia a 1 gbps e 5G e informatizzazione dei servizi). Modifica inoltre le funzioni del Servizio 3 del dipartimento, che si occupa del circuito finanziario e della rendicontazione.

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