Pubblicati sull’edizione della Gazzetta ufficiale del 6 maggio i decreti del ministero dello Sviluppo economico che attuano due misure del PNRR: l’Investimento 3.2 per il finanziamento di start-up e il 5.4, per il supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica.
Il DM dell’11 marzo contiene le disposizioni realitive alla realizzazione, nel rispetto della disciplina europea e nazionale di riferimento, dell’Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up” previsto nell’ambito della missione 4 “Istruzione e ricerca”, componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” del PNRR. Sono disponibili per la misura 300 milioni di euro, investiti in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Digital Transition Fund, istituito e gestito dalla CDP Venture Capital SGR S.p.a. Le operazioni finanziate dal Fondo dovranno favorire la transizione digitale delle filiere negli ambiti dell’intelligenza artificiale, del cloud, dell’assistenza sanitaria, dell’Industria 4.0, della cybersicurezza, del fintech e blockchain, o di altri ambiti della transizione digitale ed essere conformi al principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH). Non sono invece amissibili attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle (ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale), che generano emissioni di gas a effetto serra, quelle connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico o nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.
Il Fondo opera attraverso investimenti diretti/ indiretti a favore di start-up con elevato potenziale di sviluppo, con particolare riguardo verso le pmi delle filiere della transizione digitale e le pmi che realizzano progetti innovativi, anche già avviati, non prima del 1° febbraio 2020, ma caratterizzati da significativo grado di scalabilità; inoltre, favorisce il co-investimento con fondi istituiti e gestiti dalla SGR e altri fondi di investimento purché gestiti da team indipendenti, con significativa esperienza e positivi risultati in operazioni analoghe e in possesso di un assetto organizzativo in linea con le migliori prassi di mercato. Nell’ambito dell’accordo finanziario con la SGR sono definiti gli obiettivi di investimento, l’ambito di applicazione e i beneficiari ammissibili, gli intermediari finanziari ammissibili e il processo di selezione, la tipologia di sostegno fornito, i profili di rischio e rendimento per ogni tipo di investitore, la politica di rischio e la politica antiriciclaggio, la governance, i limiti di diversificazione e concentrazione, la politica in materia di capitale proprio e la politica di investimento e il calendario per la raccolta di fondi e per l’attuazione. Ferma restando la gestione delle risorse destinate all’Investimento 3.2 di cui al presente decreto ad opera della SGR, il Mise vigila, fornendo alla SGR le direttive occorrenti, sul rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste per il raggiungimento dei risultati dell’investimento.
Il DM del 3 marzo fornisce le disposizioni atte a consentire la realizzazione, nel rispetto della disciplina europea e nazionale di riferimento, dell‘Investimento 5.4 “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” previsto nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, del PNRR, per cui sono previsti 250 milioni. Per l’attuazione della misura, presso la SGR è istituito il fondo “Green Transition Fund” (GTF), previa stipula di un apposito accordo finanziario da sottoscrivere tra il Mise e la stessa SGR entro il 30 giugno 2022, con il quale sono disciplinati i reciproci rapporti, gli obblighi delle parti e definite le modalità di utilizzo delle risorse. In particolare, le iniziative finanziate dovranno essere volte a favorire la transizione ecologica delle filiere negli ambiti, in particolare, dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, dell’economia circolare, della mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica, della gestione dei rifiuti e dello stoccaggio di energia, e di altri ambiti della transizione ecologica. Le modalità in cui opera il Fondo sono le stesse previste per il DM dell’11 marzo.
Sono ammissibili a finanziamento le operazioni nei precedenti ambiti, con periodo di investimento non superiore a cinque anni, seguiti da ulteriori cinque anni di gestione del portafoglio, con importo dell’investimento compreso tra un milione e 15 milioni di euro, per investimenti diretti, e tra 5 milioni e 20 milioni di euro per investimenti indiretti e rispettosi del principio DNSH. Non sono ammissibili le attività già elencate per il precedente decreto. Anche in questo caso, il Mise è responsabile delle attività di vigilanza per il rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste per il raggiungimento dei risultati dell’investimento.