Pubblicata legge delega “Family act”, in vigore dal 12 maggio: contiene norme su congedi parentali, incentivazione dell’occupazione femminile e conciliazione vita/lavoro

Sarà in vigore dal prossimo 12 maggio la legge che delega il governo a intraprendere misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia da attuare con una serie di decreti legislativi entro un anno: il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale oggi in edicola dopo il via libera definitivo del Senato lo scorso 6 aprile; di iniziativa del ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti (governo Conte II), è stato presentato il 25 giugno 2020 e approvato dalla Camera in prima lettura a novembre 2021, poi è stato trasmesso a palazzo Madama.

Di seguito ricordiamo i contenuti del provvedimento

L’articolo 1 delega il governo ad adottare disposizioni per “sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa dei bambini e dei giovani oltre che per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile”. Questi atti devono seguire alcuni principi generali: assicurare l’applicazione universale di benefìci economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto del numero dei figli a carico; promuovere la parità tra i sessi all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile, anche attraverso la predisposizione di modelli di lavoro agile o flessibile volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro e a incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito; affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall’imposta sul reddito in relazione alle spese sostenute dalle famiglie o attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolati allo scopo; prevedere l’introduzione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l’individuazione dei servizi offerti e l’accesso delle famiglie ai medesimi; abolire o modificare le misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità già in vigore. Alla Camera, con degli emendamenti approvati, sono stati aggiunti alcuni criteri: “favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile”, prevedere “l’armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e la equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori”, favorire con strumenti fiscali il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità e, nel prevedere l’introduzione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l’individuazione dei servizi offerti e l’accesso delle famiglie, sia aggiunta la dicitura “anche con riguardo ai servizi offerti da enti del Terzo settore“.

Secondo l’articolo 2, l’esecutivo dovrà adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del testo, uno o più decreti legislativi per il riordino delle misure di sostegno all’educazione dei figli tenendo conto di una serie di princìpi e criteri direttivi: razionalizzare il sistema dei benefìci fiscali relativi ai figli a carico, introducendo altresì nuove agevolazioni inerenti alle spese per la crescita, per il mantenimento e per l’educazione, anche non formale, dei figli; garantire in tutto il territorio nazionale, in forma progressiva, l’istituzione e il sostegno dei servizi socio-educativi per l’infanzia, per assicurare alle famiglie parità nelle condizioni di accesso e pari opportunità per la crescita dei figli. L’articolo 3 delega il governo a legiferare circa i congedi parentali e di paternità; l’articolo 4 contiene la delega per incentivare il lavoro femminile prevedendo: una percentuale di detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato, addetti ai servizi domestici e all’assistenza di familiari, tenendo conto dell’ISEE del nucleo familiare; una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli; l’introduzione di incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che, ai fini dell’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedonomodalità di lavoro flessibile con facoltà dei lavoratori di chiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino dell’originario regime contrattuale; la previsione che una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sia riservata all’avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni; la previsione che ulteriori interventi di rafforzamento delle misure incentivino il lavoro femminile nelle regioni del Mezzogiorno. L’articolo 5 stabilisce la delega per disciplinare iniziative di sostegno per la formazione dei figli e il conseguimento dell’autonomia finanziaria dei giovani, come detrazioni fiscali per i libri universitari e gli affitti, anche di giovani coppie, mentre il 6 dispone che il governo legiferi con uno o più dlgs per “sostenere e promuovere le responsabilità familiari”. Infine, l’articolo 7 prevede che i dlgs siano mandati in Parlamento per il parere, mentre l’8 contiene le misure finanziarie del provvedimento.

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