Definire criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio istituito dal comma 138 delle legga di bilancio per il 2021 (178/2020), che ammontano a 10 milioni di euro per il 2021. È lo scopo del decreto del ministero delle Politiche agricole pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi. Sulla GU anche un altro decreto Mipaaf, con disposizioni per l’attuazione del regolamento UE sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici. Di seguito una sintesi dei contenuti dei due testi.
L’articolo 1 individua scopo e definizioni, il 2 specifica che le risorse a disposizione del fondo ammontano a 10 milioni di euro e che qualora vi siano risorse eccedenti, possono essere assegnate con decreto del ministro delle Politiche agricole alle eventuali richieste che superano gli importi stabiliti dalla tabella allegato al provvedimento.
L’articolo 3 stabilisce che
- ai soggetti beneficiari della filiera brassicola che abbiano già sottoscritto contratti di filiera almeno triennali al momento della domanda, è concesso un aiuto nel limite massimo di 200 euro per ogni ettaro coltivato a orzo distico da birra, nel limite di 50 ettari per il 2021;
- ai soggetti beneficiari della filiera brassicola che coltivano luppolo al momento della domanda è concesso un aiuto nel limite massimo di 300 euro per ogni 0,2 ettari coltivati a luppolo, nel limite di 5 ettari per il 2021, fino a esaurimento della disponibilità del fondo stanziato;
- ai soggetti beneficiari della filiera canapicola è concesso un aiuto nel limite massimo di 300 euro per ogni ettaro coltivato a cannabis sativa e nel limite di 50 ettari, per l’anno 2021, fino a esaurimento della disponibilità.
Secondo l’articolo 4 il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore, ovvero Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura apposita domanda per il riconoscimento dell’aiuto, secondo modalità definite con atto da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Le domande, spiega l’articolo 5, sono istruite da Agea, che effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell’aiuto individuale in regime “de minimis” agricolo avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti.
L’articolo 6 dispone che gli importi sono destinati alla stipula di appositi accordi o convenzioni con gli enti pubblici vigilati dal Mipaaf, nell’ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, per la realizzazione dei programmi di intervento destinati al conseguimento delle finalità di ricerca.
L’articolo 7 prevede che i soggetti beneficiari della filiera brassicola che investano nel post raccolta del luppolo e in impianti di essicazione, di macinatura pellettizzazione e confezionamento in atmosfera modificata conforme agli standard di qualità del mercato, è concesso un aiuto fino all’80% dei costi e fino a 200.000 euro per l’investimento approvato. I soggetti beneficiari della filiera canapicola che investano nel post raccolta della canapa e in impianti di essicazione, di pulizia del prodotto seme, stigliatura, confezionamento e confezionamento in atmosfera modificata conforme agli standard di qualita’ del mercato ad uso alimentare (seme di canapa e derivati del seme), e’ concesso un aiuto fino all’80% dei costi e fino a un massimo di 150mila euro per l’investimento approvato.
Attuazione del regolamento sul biologico
L’articolo 1 chiarisce che il decreto contiene disposizioni per l’attuazione del regolamento UE 2018/848, dei pertinenti regolamenti delegati di integrazione e dei regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e in conversione destinati all’importazione nell’Unione europea e di controlli ufficiali sugli operatori.
L’articolo 2 contiene le definizioni, il 3 stabilisce che gli operatori e gli organismi di controllo, per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione sul biologico (COI), utilizzano il sistema esperto comunitario per il controllo degli scambi (Trade Control and Export System -TRACES).
L’articolo 4 stabilisce che gli organismi di controllo assicurano, per ogni operatore, una frequenza dei controlli basata su una specifica valutazione del rischio di non conformità, tenendo conto dei criteri minimi riportati nell’Allegato 1 al decreto (Elementi minimi per la valutazione del rischio e la frequenza dei controlli degli operatori al presente decreto).
Articolo 5: il ministero affida i compiti relativi al controllo sulle partite biologiche e in conversione destinati all’importazione nell’Unione europea ad una autorità di controllo, che verrà individuata con successivo provvedimento. L’autorità effettua i controlli documentali, di identità e fisici e decide in merito a ciascuna partita di prodotti biologici. Il Mipaaf definisce la valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento, che determina la frequenza con cui l’autorità di controllo effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.
L’articolo 6 stabilisce che per le partite accompagnate da un Certificato di ispezione (COI) emesso prima del 1° gennaio 2022, gli importatori trasmettono al Mipaaf una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema integrato del biologico (SIB) entro sette giorni antecedenti l’arrivo di ogni partita al posto di controllo frontaliero o al punto di immissione in libera pratica. Fino al 28 febbraio 2022 l’Agenzia delle dogane e monopoli (Adm) opera in qualità di autorità di controllo per i controlli documentali, con il supporto dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF per i previsti controlli di identità e fisici delle partite biologiche e in conversione presso i posti di controllo frontalieri e i punti di immissione in libera pratica.