Disciplinare termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni per il sostegno pubblico alla nascita, consolidamento e sviluppo di PMI cooperative. È lo scopo del decreto del ministero dello Sviluppo economico pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale, che contiene i dettagli operativi per l’erogazione delle agevolazioni pubbliche per la nascita di cooperative introdotte dal DM Mise 4 gennaio 2021, sulla Gazzetta il 22 febbraio scorso e che disponeva che i contributi sono concessi per un importo non superiore a cinque volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2 milioni di euro.
L’articolo 1 del decreto pubblicato oggi contiene le definizioni relative al testo. Per ‘società finanziarie‘ si intendono le società finanziarie partecipate dal Mise; per società cooperative si intendono le cooperative di piccola e media dimensione nelle quali la società finanziaria che concede il finanziamento agevolato acquisisca o abbia già acquisito una partecipazione temporanea di minoranza; la ‘produzione agricola primaria‘ è la produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti; la ‘trasformazione di prodotti agricoli‘ consiste in qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; per ‘commercializzazione di prodotti agricoli‘ si intende la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo il prodotto.
L’articolo 2 spiega che possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e operanti in tutti i settori produttivi. Non sono ammesse alle agevolazioni le cooperative che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e che non hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti definitivi di revoca di agevolazioni concesse dal Mise.
L’articolo 3 ribadisce che le agevolazioni hanno lo scopo di sostenere iniziative volte alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, di società cooperative. Possono essere concesse, alternativamente, a fronte della realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie; di esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all’attività di impresa. Sono ammissibili le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature; di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo; per beni relativi all’attività di rappresentanza; relative all’acquisto di automezzi; relative all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di altri aiuti; relative a commesse interne o ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni. I programmi di investimento devono essere conclusi entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca delle agevolazioni. Per accedere alle agevolazioni le cooperative forniscono, nell’ambito del piano di attività per esigenze di liquidità, dettagliate informazioni in ordine alle caratteristiche, alle finalità e alla dimensione finanziaria del programma di investimento già avviato.
L’articolo 4 elenca la documentazione necessaria ad accedere alle agevolazioni, il 5 delinea il procedimento di valutazione delle richieste da parte delle società finanziarie, il 6 disciplina la stipula del contratto di finanziamento e il 7 l’erogazione dei finanziamenti agevolati.
Secondo l’articolo 8, per garantire il monitoraggio delle iniziative agevolate, le società cooperative beneficiarie devono trasmettere alle società finanziarie una relazione sulle attività svolte che descriva il contesto di riferimento, gli investimenti realizzati, i principali risultati raggiunti in termini di consolidamento e sviluppo dell’attività e le ricadute occupazionali. L’articolo 9 rimanda all’articolo 12 del decreto Mise 4 gennaio 2021 per determinare le cause di revoca delle agevolazioni e il 10 contiene le disposizioni finali.