Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto del Mattm che fissa i criteri ambientali minimi per i servizi di pulizia di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti

Pubblicato sull’edizione oggi in edicola della Gazzetta ufficiale, serie generale n. 42, il decreto del ministero dell’Ambiente del 29 gennaio che, sulla base dell’art. 34 del Codice dei contratti pubblici del 2016, individua i criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.

L‘articolo 1 individua i servizi e le forniture per cui sono individuati i nuovi CAM e cioè: servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile; detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici; detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici; detergenti per l’igiene personale; prodotti in tessuto carta per l’igiene personale. I criteri sono invece elencati nell’Allegato 2 al testo, e sono applicati in primo luogo alla procedura di selezione dei candidati da parte delle stazioni appaltanti, sotto il profilo alle capacità tecniche professionali relative alla gestione ambientale e della qualità, ma anche alla scelta dei detergenti multiuso utilizzati per le attività di pulizia, dei prodotti di sanificazione e detergenti per le mani, e alle macchine. Ancora, in base al provvedimento del stazioni appaltanti dovranno inserire, nei contratti di assunzione, di clausole relative alla formazione “green” del personale addetto al servizio.

L’articolo 2 elenca le definizioni utili ad identificare le attività incluse nei “servizio di pulizia di edifici ed ambienti ad uso civile”, “servizi di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso sanitario” o ancora quali prodotti siano da ritenere “detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici”, “detergenti per l’igiene personale”, “prodotti in tessuto carta per l’igiene personale”. L’articolo 3 dispone, per via dell’entrata in vigore del decreto, l’abrogazione di una serie di norme, e ne stabilisce l’entrata in vigore dopo centoventi giorni (4 mesi) a partire dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

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