È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore il 17 aprile 2024 il decreto del presidente del Consiglio sull’istituzione delle Zone logistiche semplificate (ZLS), come previsto dall’articolo 1, comma 65, della legge di bilancio 2018.
Dopo aver fissato le definizioni di ZLS, area portuale, piano di sviluppo strategico ZLS, consorzi di sviluppo industriale (art. 1), e le finalità del provvedimento, e cioè la definizione delle modalità per l’istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali, la loro durata, i criteri per l’identificazione e la delimitazione dell’area, le misure di organizzazione e di funzionamento e le misure di semplificazione applicabili alla zona (art. 2), l’articolo 3 stabilisce i requisiti della ZLS, che può essere istituita nelle regioni più sviluppate, come individuate nella Carta degli aiuti di stato a finalità regionale, nel numero massimo di una per ciascuna regione, nel caso in cui nelle stesse regioni sia presente almeno un’Area portuale o un’Autorità di sistema portuale. La ZLS è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali (la superficie massima è indicata nell’allegato al decreto). La Regione è autorizzata a istituire una seconda ZLS nel caso in cui nel suo territorio ricadano più Autorità di sistema portuale e nell’ambito di una delle Autorità rientrino scali siti in regioni differenti.
In base all’articolo 4, una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un’altra regione in cui sia presente almeno un’Area portuale possono presentare congiuntamente istanza di istituzione di una ZLS. Nella ZLS interregionale, le regioni definiscono, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti, le modalità di cooperazione interregionale.
L’articolo 5 stabilisce che sono il presidente della regione, o delle regioni in caso di ZLS interregionale, sentiti i sindaci delle aree interessate, a trasmettere la proposta di istituzione della ZLS al ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. La proposta deve essere corredata dal Piano di sviluppo strategico che contiene i criteri e gli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, le forme di coordinamento, quando necessarie, con la pianificazione strategica portuale e, ancora, la delimitazione della ZLS, l’elenco delle infrastrutture già esistenti nelle aree interessate, un’analisi dell’impatto sociale ed economico atteso dall’istituzione della ZLS, una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, l’individuazione delle eventuali semplificazioni amministrative, l’indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione, l’elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano di sviluppo strategico.
L’istruttoria sulla proposta di istituzione della ZLS è curata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 6). L’articolo 7 stabilisce che la ZLS è istituita con un dpcm, che fissa la durata della ZLS in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa di cui al Piano di sviluppo strategico che non può, comunque, essere inferiore a sette anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate sulla base dei risultati del monitoraggio.
L’articolo 8 consente la rimodulazione (in diminuzione o in aumento) del perimetro delle aree ricomprese nel Piano di sviluppo strategico della ZLS; il 9 individua gli organi di governo della ZLS, e cioè il Comitato di indirizzo e la Cabina di regia, i cui compiti e funzioni sono definiti nei successivi articoli 10 e 11.
L’articolo 12 stabilisce che i progetti relativi alle attività economiche o all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d’attività o a comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.
L’articolo 13 individua le funzioni del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della presidenza del Consiglio, fra cui il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi.