Stop agli spostamenti tra regioni dal 7 al 15 gennaio, applicazione della zona arancione in tutta Italia il 9 e 10 dello stesso mese, scuole superiori al 50% in presenza dall’11 al 16 gennaio: è quanto disposto dal decreto-legge con nuove misure anti-contagio pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di martedì 5 gennaio e in vigore da ieri. Il nuovo decreto è ora atteso in uno dei due rami del Parlamento per l’avvio dell’iter di conversione, scadrà il 6 marzo.
Quanto ai contenuti:
– Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni, salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Resta sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case che si trovano in altra regione o provincia autonoma.
– Nei giorni 9 e 10 gennaio sull’intero territorio nazionale si applicano le limitazioni valide per le zone arancioni, a eccezione delle Regioni collocate in zona rossa (attualmente nessuna). Consentiti comunque gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
– Fino al 15 gennaio 2021 nelle regioni in zona rossa è consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22 e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di 14 anni e alle persone non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti lo spostamento è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai confini, con esclusione dei capoluoghi di provincia.
– Il ministro della Salute con propria ordinanza applica alle regioni che si collocano in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato o in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, nel caso in cui nel relativo territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, misure restrittive da individuare con dpcm tra quelle elencate dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19/2020, a seconda della gravità della situazione, aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili sull’intero territorio nazionale.
– Fino al 15 gennaio lo stesso ministro con propria ordinanza può disporre che nei territori di una o più regioni in cui si manifesti un’incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti, saranno applicate le misure prevista per la zona arancione se lo scenario è “di tipo 2” e il livello di rischio è “moderato” o “alto”, e le misure previste per la zona rossa se lo scenario è “di tipo 3” e il livello di rischio è “moderato” o “alto”.
– Il testo interviene anche sull’organizzazione dell’attività didattica nelle scuole secondarie di secondo grado, disponendo la ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio – non più dal 7 – e fino al 16. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla DAD. Nelle regioni rosse, nonché su tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l’attività didattica delle istituzioni scolastiche secondarie si svolge a distanza per il 100 per cento. Per le altre istituzioni scolastiche, resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal dpcm del 3 dicembre 2020, ovvero l’attività in presenza.
– Con riferimento al piano di somministrazione del vaccino, vengono previste specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe) privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione.