- Revisioni e Adesioni
Revisioni e Adesioni
L’Ufficio ha due articolazioni, le Revisioni e la Certificazione di Bilancio. Le attività dell’Ufficio Revisioni includono la gestione dell’anagrafica degli enti associati, che ha lo scopo di catalogare gli enti associati a Legacoop e di curarne l’aggiornamento, e la revisione cooperativa, ovvero la funzione di vigilanza sulle cooperative associate come previsto dal decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
L’incarico dell’Ufficio Certificazioni – Centrale dei bilanci è demandato alla società CRM srl che gestisce tutte le attività di natura economica, normativa, contabile, procedurale ed informatica che comportano il rispetto della convenzione sottoscritta, ai sensi dell’articolo 15 della legge 59/1992, tra Legacoop e le società di revisione convenzionate, curando direttamente i rapporti con queste ultime.

Stefania Serafini
s.serafini@legacoop.coop
vigilanza@legacoop.coop
Annalisa Basciani
a.basciani@legacoop.coop
Carmen Napoli
mc.napoli@legacoop.coop
Ultimo decreto MISE sulla vigilanza
CONTRIBUTO DI VIGILANZA DOVUTO DALLE SOCIETÀ COOPERATIVE, DALLE
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E DALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
PER IL BIENNIO 2023-2024
PAGAMENTO ENTRO L’8 OTTOBRE 2023 | Decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy 26 maggio 2023 “Contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle
banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2023-2024” – Pubblicato nella G.U. 10 luglio 2023, n. 159.
Col decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 maggio 2023, sono state approvate le misure del contributo dovuto per le spese relative alla revisione per il biennio 2023/2024, dagli enti cooperativi, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso.
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 luglio, serie generale n. 159, il decreto del ministero delle imprese e del Made in Italy con cui viene determinato l’importo del contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2023-2024, con scadenza per i pagamenti fissata al 8 ottobre 2023.
Poiché tale scadenza ricorre in un giorno festivo, sarà considerato nei termini anche il versamento eseguito entro il9 ottobre 2023.
Il provvedimento individua, per ciascuna categoria, più fasce di riferimento. Cinque quelle indicate per le società cooperative (articolo 1), sulla base di tre parametri (numero dei soci, capitale sottoscritto e fatturato) per importi da 280 euro (fino a 100 soci), 680 euro (da 101 a 500 soci), 1350 euro (sopra i 500 soci e un fatturato da 300mila e 1 milione di euro), 1750 euro (oltre 500 soci e un fatturato compreso tra un milione e 2 milioni di euro) e 2380 euro (oltre 500 soci e un fatturato superiore a 2 milioni). Nel caso delle cooperative edilizie, il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore dell’immobile e il valore di produzione.
Ancora, i contributi sono aumentati del 50% per le cooperative sottoposte a vigilanza annuale, del 30% nel caso di cooperative sociali e del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi. L’aumento del 50 per cento si applica anche alle cooperative iscritte all’Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste all’articolo 15 della legge n. 59 del 1992 sulle in materia di società cooperative, nel caso in cui abbiano avviato o realizzato un
programma edilizio.
Tre gli scaglioni contributivi individuati alle banche di credito cooperativo (articolo 2), sulla base del numero dei soci e del totale attivo: 1980 euro per chi ha fino a 980 soci e 124 milioni euro di totale attivo; 3745 euro per quelle con soci compresi tra 981 e 1680 e un totale attivo tra 124 milioni e 290 milioni di euro; 6660 euro per bcc con più di 1680 soci e oltre 290 milioni di euro attivi.
Tre infine le fasce individuate per le società di mutuo soccorso (art. 3), sulla base del numero dei soci e i contributi mutualistici: 280 euro per società con un massimo mille soci e contributi fino a 100mila euro; 560 euro da mille a 100 mila socie e contributi compresi tra 100mila e 500mila euro; 840 euro per quelle con più di 100mila soci e oltre 500mila euro di contributi.
L’articolo 4 chiarisce che l’importo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2022 o al bilancio chiuso nel corso dello stesso esercizio. Una serie di eccezioni sono previste all’articolo 5: le cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2023/2024 saranno tenute al pagamento del contributo minimo, e per tutti i soggetti di nuova costituzione il termine di pagamento è di novanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, con importo determinato sulla base dei parametri rilevati al momento dell’iscrizione. Sono invece esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2023. I contributi dovuti al Mise dovranno essere pagati esclusivamente con modello F24, tramite l’Agenzia delle Entrate, chiarisce l’articolo 6, nel quale sono anche riportati i codici da indicare nel documento. I contributi dovuti alle associazioni nazionali di rappresentanza (articolo 7) sono riscossi con le modalità stabilite dalle associazioni stesse. Il termine per il versamento dei contributi (art. 9) è fissato entro 90 giorni dalle pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale, e cioè al 8 ottobre 2023.
Poiché tale scadenza ricorre in un giorno festivo, sarà considerato nei termini anche il versamento eseguito entro il 9 ottobre 2023.
Le cooperative aderenti a Legacoop devono versare il contributo di revisione a mezzo bonifico bancario; di seguito si riportano i dati per procedere al pagamento:
Ordinante: Ragione Sociale della Cooperativa
Beneficiario: Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
Indirizzo: Via G. A. Guattani, 9 CAP 00161 ROMA
Banca: BPER – Agenzia Roma G – Via Saturnia – Roma
Coordinate: ABI: 05387 CAB: 03207 n. Conto: 000035011857
IBAN: IT 73 V 05387 03207 000035011857
Causale: indicare nell’ordine N. ADESIONE (OBBLIGATORIO, vedi lettera Legacoop), NOME COOPERATIVA per la quale si effettua il versamento come da Statuto Sociale, anche se a versare è un soggetto diverso.
Per le società cooperative aderenti a Legacoop è possibile sviluppare il corretto calcolo del contributo di revisione sul sito dedicato di Legacoop al seguente indirizzo: https://rete.legacoop.coop/contributorevisione/
NOTA BENE: Si rammenta che, a decorrere dal biennio di revisione 2015/2016, Legacoop, come già le altre Centrali Cooperative, è tenuta ad applicare, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 18 dicembre 2006, in caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, le sanzioni e gli interessi di cui all’articolo 15, comma 5, della L. 59/1992, le cui modalità di applicazione sono illustrate nell’allegato di seguito.
CONTRIBUTI DOVUTI DALLE SOCIETA’ COOPERATIVE, DALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E DALLE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO PER LE REVISIONI ORDINARIE PER IL BIENNIO 2021/2022
PAGAMENTO ENTRO IL 16 NOVEMBRE 2021 | Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 11 giugno 2021 “Contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2021/2022” – Pubblicato nella G.U. 18 agosto 2021, n. 197.
Col decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 giugno 2021, sono state approvate le misure del contributo dovuto per le spese relative alla revisione per il biennio 2021/2022, dagli enti cooperativi, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso.
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 18 agosto, serie generale n. 197, il decreto del ministero dello Sviluppo economico con cui viene determinato l’importo del contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2021-2022, con scadenza per i pagamenti fissata al 16 novembre 2021.
Il provvedimento individua, per ciascuna categoria, più fasce di riferimento. Cinque quelle indicate per le società cooperative (articolo 1), sulla base di tre parametri (numero dei soci, capitale sottoscritto e fatturato) per importi da 280 euro (fino a 100 soci), 680 euro (da 101 a 500 soci), 1350 euro (sopra i 500 soci e un fatturato da 300mila e 1 milione di euro), 1750 euro (oltre 500 soci e un fatturato compreso tra un milione e 2 milioni di euro) e 2380 euro (oltre 500 soci e un fatturato superiore a 2 milioni). Nel caso delle cooperative edilizie, il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore dell’immobile e il valore di produzione. Ancora, i contributi sono aumentati del 50% per le cooperative sottoposte a vigilanza annuale, del 30% nel caso di cooperative sociali e del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi. L’aumento del 50 per cento si applica anche alle cooperative iscritte all’Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste all’articolo 15 della legge n. 59 del 1992 sulle in materia di società cooperative, nel caso in cui abbiano avviato o realizzato un programma edilizio.
Tre gli scaglioni contributivi individuati alle banche di credito cooperativo (articolo 2), sulla base del numero dei soci e del totale attivo: 1980 euro per chi ha fino a 980 soci e 124 milioni euro di totale attivo; 3745 euro per quelle con soci compresi tra 981 e 1680 e un totale attivo tra 124 milioni e 290 milioni di euro; 6660 euro per bcc con più di 1680 soci e oltre 290 milioni di euro attivi.
Tre infine le fasce individuate per le società di mutuo soccorso (art. 3), sulla base del numero dei soci e i contributi mutualistici: 280 euro per società con un massimo mille soci e contributi fino a 100mila euro; 560 euro da mille a 100 mila socie e contributi compresi tra 100mila e 500mila euro; 840 euro per quelle con più di 100mila soci e oltre 500mila euro di contributi.
L’articolo 4 chiarisce che l’importo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2020 o al bilancio chiuso nel corso dello stesso esercizio. Una serie di eccezioni sono previste all’articolo 5: le cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2021/2022 saranno tenute al pagamento del contributo minimo, e per tutti i soggetti di nuova costituzione il termine di pagamento è di novanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, con importo determinato sulla base dei parametri rilevati al momento dell’iscrizione. Sono invece esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2021. I contributi dovuti al Mise dovranno essere pagati esclusivamente con modello F24, tramite l’Agenzia delle Entrate, chiarisce l’articolo 6, nel quale sono anche riportati i codici da indicare nel documento. I contributi dovuti alle associazioni nazionali di rappresentanza (articolo 7) sono riscossi con le modalità stabilite dalle associazioni stesse. Il termine per il versamento dei contributi (art. 9) è fissato entro 90 giorni dalle pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale, e cioè al 16 novembre 2021.
Le cooperative aderenti a Legacoop devono versare il contributo di revisione a mezzo bonifico bancario; di seguito si riportano i dati per procedere al pagamento:
Ordinante: Ragione Sociale della Cooperativa
Beneficiario: Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
Indirizzo: Via G. A. Guattani, 9 CAP 00161 ROMA
Banca: BPER – Agenzia Roma G – Via Saturnia – Roma
Coordinate: ABI: 05387 CAB: 03207 n. Conto: 000035011857
IBAN: IT 73 V 05387 03207 000035011857
Causale: indicare nell’ordine N. ADESIONE (OBBLIGATORIO, vedi lettera Legacoop), NOME COOPERATIVA per la quale si effettua il versamento come da Statuto Sociale, anche se a versare è un soggetto diverso.
NOTA BENE: Si rammenta che, a decorrere dal biennio di revisione 2015/2016, Legacoop, come già le altre Centrali Cooperative, è tenuta ad applicare, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 18 dicembre 2006, in caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, le sanzioni e gli interessi di cui all’articolo 15, comma 5, della L. 59/1992, le cui modalità di applicazione sono illustrate nell’allegato di seguito “
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