Riaperture, in vigore da oggi il nuovo decreto: coprifuoco gradualmente cancellato, cambia il green pass e la classificazione delle zone

È composto da 17 articoli il decreto legge in vigore da oggi – pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – approvato lunedì dal Consiglio dei ministri, con cui il governo Draghi ha stilato un calendario di riaperture ulteriori rispetto al precedente testo che si trova attualmente in conversione in commissione Affari sociali alla Camera e al quale potrebbe essere accorpato.

L’articolo 1 sposta il coprifuoco (nelle zone gialle) da oggi al 6 giugno alle 23 e non più alle 22, dal 7 al 20 alle 24 e dal 21 lo abolisce.

L’articolo 2 consente dal 1° giugno 2021 in zona gialla la ripresa delle attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti.

L’articolo 3 consente la riapertura nel weekend dal 22 maggio e in zona gialla, degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture assimilabili.

L’articolo 4 dispone che dal 24 maggio riaprano le palestre e dal primo luglio le piscine al coperto (sempre in zona gialla).

Secondo l’articolo 5, in zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive, sempre secondo i criteri già disposti, l’articolo 6 dispone dal 22 maggio la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, l’articolo 7 stabilisce la riapertura in zona gialla di sale bingo, scommesse e casinò, l’8 consente dal 15 giugno e in zona gialla le attività dei parchi tematici e di divertimento.

L’articolo 9 prevede che dal primo luglio ripartano, in area gialla, le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi e che dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, purché muniti di green pass.

L’articolo 10 dispone dal primo luglio la ripresa dei corsi di formazione in presenza.

L’articolo 11 consente in zona gialla la riapertura di musei e mostre, mentre resta vietata la prima domenica del mese al museo gratuita.

L’articolo 12 stabilisce che i protocolli e le linee guida da adottare per le riaperture delle attività economiche sono definite con ordinanza del ministero della Salute, sentiti i ministri o la Conferenza delle regioni.

L’articolo 13 modifica la collocazione delle regioni nelle zone di rischio: lo scenario è parametrato all’incidenza dei contagi sul territorio regionale oppure all’incidenza dei contagi sul territorio regionale insieme alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate (bianca, gialla, arancione, rossa).

Andranno in zona bianca le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; in zona gialla le regioni nei cui territori alternativamente l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti; l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti ma il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento; in zona arancione vanno le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; in zona rossa le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è superiore al 40 per cento e qiello di occupazione delle terapie intensive è superiore al 30 per cento.

L’articolo 14 modifica il Green pass (necessario per la mobilità fra le regioni di tutti i colori e per i viaggi e la partecipazione alle cerimonie), introdotto all’articolo 9 del primo dl: il certificato avrà validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale, sarà rilasciato anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e avrà validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Gli ultimi tre articoli stabiliscono le sanzioni, l’applicazione delle norme del dpcm del 2 marzo per quanto non stabilito dall’attuale decreto e l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

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