La commissione Agricoltura del Senato ha approvato, con modifiche, il disegno di legge di Giorgio Maria Bergesio (Lega) sul riconoscimento della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio e per l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura (S. 17), che si trova in prima lettura. Il testo ora passa all’Aula: visto che il gruppo di lavoro ha esaminato il testo in sede redigente, in questa sede non sarà possibile approvare ulteriori modifiche. Sarà poi trasmesso alla Camera per la seconda lettura.
Di seguito un recap dei contenuti.
L’articolo 1 stabilisce che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema, nel rispetto dei princìpi all’articolo 9 della Costituzione, anche attraverso il riconoscimento della figura dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell’abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.
L’articolo 2 definisce gli agricoltori custodi dell’ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l’attività agricola e le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano di una o più delle seguenti attività:
- manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché cura e mantenimento dell’assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;
- custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;
- allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;
- conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;
- contrasto all’abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
- contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero (punto inserito durante l’esame in commissione Agricoltura).
L’articolo 3 stabilisce che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolane, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, possono promuovere la diffusione della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d’intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attività elencate all’articolo precedente. Con lo stesso fine, regioni e province autonome possono prevedere il riconoscimento di criteri di premialità, fra cui la riduzione dei tributi di competenza, in favore degli agricoltori custodi dell’ambiente e del territorio iscritti nell’elenco degli agricoltori custodi dell’ambiente e del territorio (all’articolo 5 del ddl).
L’articolo 4, introdotto in prima lettura, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche, nella stipula dei contratti di collaborazione, di dare la precedenza agli agricoltori custodi dell’ambiente e del territorio iscritti nell’apposito elenco.
L’articolo 5 prevede che gli agricoltori custodi dell’ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e che le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. In linea con quanto richiesto da Agrinsieme in audizione (vedi ES 2/2/2023) è stato soppresso il comma 1, che prevedeva la pubblicazione di bandi per l’individuazione degli agricoltori custodi dell’ambiente e del territorio.
L’articolo 6 istituisce la Giornata nazionale dell’agricoltura, che cade la seconda domenica di novembre.
L’articolo 7 stabilisce che, per celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del Terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell’agricoltura sostenibile, a diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle funzioni ecosistemiche dell’attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimentazione delle acque.
In base all’articolo 8, in occasione della Giornata nazionale le istituzioni scolastiche possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell’agricoltura anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore.
L’articolo 9 prevede inoltre che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale possa dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell’ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
L’articolo 10 istituisce presso la presidenza del Consiglio il premio “De agri cultura”, assegnato a partire dal 2023 agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità o per l’impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell’ecosistema. Per la misura è autorizzata una spesa di 20.000 euro annui.
L’articolo 11 contiene la copertura finanziaria.