Rifinanziamento dei contratti di sviluppo tra le misure del decreto di agosto

500 milioni per potenziare i contratti di sviluppo a sostegno della realizzazione di grandi investimenti produttivi e per l’attuazione delle politiche industriali nazionali.
 Il c.2 dell’art. 60 del decreto di agosto, per favorire l’attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2020

Lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, istituito dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, costituisce la principale misura nazionale di sostegno alla realizzazione di grandi investimenti produttivi e per l’attuazione delle politiche industriali nazionali.

I Contratti di sviluppo, operanti mediante una procedura valutativa a sportello gestiti da lnvitalia, hanno ricevuto, dalla data di loro operatività, nel 2011, stanziamenti a valere su diverse fonti finanziarie, europee (programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati con fondi strutturali e di investimento europei), statali (Fondo per lo sviluppo e la coesione, leggi di bilancio, fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto-legge n. 83/2012, programmazione complementare) e regionali, registrando una forte risposta da parte del tessuto produttivo.

Da ultimo, la dotazione dei contratti di sviluppo è stata incrementata dalla legge di bilancio per il 2020 (art. 1, comma 231) e dal “Decreto Cura Italia” (art. 80), che hanno destinato allo strumento risorse pari, rispettivamente, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e a 400 milioni di euro per il 2020.

Al riguardo si precisa che tale dotazione sarà ripartita tra agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto e agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato, secondo una chiave di riparto che, sebbene non vincolante e dipendente anche dalla negoziazione delle parti, sulla base dei dati storici riferiti al funzionamento della misura, determina la seguente distribuzione:

  • 60% contributo a fondo perduto;
  • 40% finanziamento agevolato.
Fonte : www.fiscoetasse.com pubblicato il 28 agosto 2020
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