È stato pubblicato oggi sul sito del Dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia il decreto, firmato dal titolare del Mef Giancarlo Giorgetti e dalla ministra del Lavoro Marina Calderone, che in attuazione dell’articolo 4 della riforma dell’Irpef (dlgs n. 216/2023) introduce nuove agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato. Il testo è ora atteso sulla Gazzetta ufficiale.
Dopo aver elencato una serie di definizioni (art. 1), l’articolo 2 delinea l’ambito di applicazione del provvedimento, e cioè le modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, che dispone per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che rientrino nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (all’Allegato 1 del citato decreto legislativo n. 216 del 2023).
In base all’articolo 3, la maggiorazione spetta a società (anche cooperative), enti pubblici e privati, trust, imprese individuali, società di persone e lavoratori autonomi che abbiano esercitato l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 o nei 366 giorni se tale periodo d’imposta include il 29 febbraio. Sono escluse dall’agevolazione le imprese in liquidazione ordinaria e le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa.
L’articolo 4 chiarisce quindi che la maggiorazione del costo del lavoro spetta se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente.
A fini della determinazione delle nuove assunzioni, del calcolo dell’incremento occupazionale, dell’incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo:
- non rilevano i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, i cui contratti sono ceduti sia a seguito di trasferimenti di aziende o rami d’azienda sia ai sensi articolo 1406 del Codice civile (cessione del contratto);
- nei casi precedenti, i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rilevano sia per il dante causa sia per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
- non si tiene conto del personale assunto a tempo indeterminato destinato ad una organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente,
- non si tiene conto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;
- i soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti;
- i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.
Il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, mediamente occupati, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, è costituito dalla somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e trecentosessantacinque, o trecentosessantasei se tale periodo d’imposta include il 29 febbraio.
L’articolo 5 stabilisce che il costo del personale da assumere per ottenere il beneficio, è maggiorato, per la determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento e di un ulteriore 10 per cento in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell’Allegato 1 al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
Nel caso di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il costo da assumere ai fini del beneficio è quello sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data della conversione.