Rinnovo delle cooperative di trasformazione alimentare, il testo dell’accordo

Nella tarda serata del 14 maggio, è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del CCNL delle cooperative di trasformazione alimentare (codice CNEL E016).

Un’intesa importante che afferma il valore della cooperazione nel settore agroalimentare e che riconosce ai lavoratori del settore un importante aumento economico e nuove tutele normative.

Sul piano economico le parti hanno trovato un accordo per un aumento complessivo di 280 Euro al parametro 137, con sei tranches di aumenti a partire, retroattivamente dal dicembre 2023 fino al termine della valenza del rinnovo nel 2027.

Anche il sistema del welfare contrattuale è stato adeguatamente potenziato, promuovendo la previdenza complementare al Fondo Previdenza cooperativa con un aumento al 1,5% del contributo a carico dell’azienda, incrementando l’assistenza sanitaria garantita da Filcoop sanitario a 1,5 euro per garantire sempre più prestazioni.

Per le imprese è stato poi creato un fondo formazione per promuovere attività formative anche in ambito della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Sul piano normativo si sono potenziati gli strumenti di confronto sui temi della salute e sicurezza, soprattutto negli ambiti delle trasformazioni tecnologiche degli impianti, dando anche copertura assicurativa al ruolo del preposto.

Potenziati anche gli strumenti per la difesa e la tutela della persona, temi centrali della buona cooperazione, sia promuovendo un fondo per il sostegno alle vittime di violenza di genere, che potenziando gli strumenti di prevenzione e formazione rispetto ai temi della violenza di genere e più in generale del rispetto dell’inclusività di tutte e tutti i lavoratori. Aumentato sia il periodo di comporto per malattia che garantisce la conservazione del posto di lavoro sia il trattamento economico di malattia, aumentandone il periodo di corresponsione al lavoratore.

Sui temi della genitorialità viene esteso fino al 4 anno del figlio la possibilità di usufruire dei permessi aggiuntivi, per entrambi i genitori, per l’inserimento al nido e alla scuola d’infanzia; viene inserito un giorno di permesso retribuito, sui 10 già previsti, per la malattia del figlio portando ai 12 anni, rispetto ai 10 precedenti, l’età fino alla quale poter usufruire di tali permessi. Oltre a ciò passano da due a tre le mezze giornate di permesso retribuito per la cura di familiari fragili.

Inoltre tenendo conto della disciplina del lavoro a termine modificata dal decreto lavoro dello scorso anno, sono state individuate alcune causali per il prolungamento a 24 mesi del contratto a tempo determinato, in modo da garantire un equilibrio tra la flessibilità richiesta per gestire trasformazioni tecnologiche, innovazioni di processo o aumenti del conferimento dei prodotti in caso dell’arrivo di nuovi soci conferitori e la stabilità occupazionale dei lavoratori.

Viene reso poi più chiaro e certo, a garanzia di imprese e lavoratori, il processo dei provvedimenti disciplinari e le casistiche per la risoluzione eventuale del rapporto di lavoro.

Infine è stato trovato un percorso, di medio periodo, per la riduzione graduale dell’orario di lavoro di alcune figure di lavoratori turnisti

Di seguito il testo dell’accordo raggiunto

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