Con 364 voti favorevoli, via libera dall’Aula della Camera con modifiche al testo unificato delle pdl sul settore ittico e le politiche sociali relative alla pesca professionale (C. 1008 di Giuseppe L’Abbate, M5S; C. 1009 di Camillo D’Alessandro, IV; e C. 1636 di Lorenzo Viviani, Lega). La discussione del provvedimento in Aula era iniziata il 19 ottobre 2020 ma, a causa dell’emergenza Covid-19, i lavori sono stati ripresi e conclusi solo ieri, con l’approvazione di una serie di modifiche ulteriori rispetto a quelle approvate dalla commissione Agricoltura. Ora il provvedimento sarà trasmesso al Senato per la seconda lettura.
Fra le modifiche al testo approvate dall’Aula, segnaliamo la proposta 14.101 di Paola Deiana (M5S) con cui sono escluse le cooperative di pesca dalla rappresentanza nelle commissioni di riserva delle aree marine protette ma con cui si stabilisce che “la commissione di riserva, nello svolgimento delle proprie funzioni, di acquisire i pareri delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca”. L’Assemblea ha inoltre soppresso una serie di articoli, fra cui: l’articolo 3, con cui veniva istituito il programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale; l’articolo 15, con disposizioni in materia di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura; l’articolo 21, in materia di garanzie per l’accesso al credito concesse dall’ISMEA; l’articolo 22, con disposizioni in materia di destinazione delle aliquote relative ai giacimenti nel mare territoriale; l’articolo 25, con cui si prevedeva una modifica della disciplina in materia di fatturazione elettronica della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Proponiamo di seguito un recap dei contenuti del testo unificato.
L’articolo 1 riguarda le finalità del testo, che mira ad una gestione razionale e sostenibile e all’incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell’acquacoltura di rilevanza nazionale, a sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese nell’acquacoltura e ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni per garantire la piena coesione delle politiche in materia.
L’articolo 2 contiene la delega al governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, tramite la redazione di uno o più decreti legislativi da adottare entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, con i quali raccogliere in un testo unico tutte le norme vigenti in materia. Sono elencati i criteri direttivi per l’esercizio della delega.
Soppresso l’articolo 3 sul programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale.
L’articolo 4 modifica l’inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate: stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2021, le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa e che operano in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, con esclusione dei pescatori autonomi, possono beneficiare della disciplina stabilita dal primo comma ovvero optare per l’applicazione del regime previsto dalla legge 26 luglio 1984, n. 413 sul riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi.
L’articolo 5 estende l’applicabilità della disciplina sul trattamento degli assegni familiari nel settore dell’industria, assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e malattie ai marittimi che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa e che siano associati, in qualità di soci, a cooperative di pesca, iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l’attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative, con obblighi a carico delle cooperative stesse. Con l’approvazione di un emendamento in Assemblea è stato soppresso il comma 5, che escludeva dall’obbligo di certificazione fiscale le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici.
L’articolo 6 istituisce, a partire dal 2022, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui, per il finanziamento di una serie di iniziative di carattere sperimentale fra cui la stipulazione di convenzioni; ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; l’erogazione di incentivi per la costituzione di nuove imprese che mettono in relazione la filiera ittica e settori industriali ecosostenibili; lo svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima; interventi mirati per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese del settore ittico; programmi di formazione professionale; progetti per la tutela, sviluppo e incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone; salvaguardia dell’habitat marino; promozione del pescaturismo e dell’ittiturismo; istituzione di marchi e ottenimento di certificazioni da parte delle imprese relativamente alla pratica della pesca selettiva sostenibile; campagne di pesca sperimentali e attività svolte in attuazione dei piani di gestione; promozione della parità tra i sessi nell’intera filiera ittica.
L’articolo 7 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 sulla modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura per promuovere la cooperazione e l’associazionismo.
L’articolo 8 include, a partire dal 1° gennaio 2022, il settore della pesca e dell’acquacoltura al già previsto settore agricolo relativamente all’esenzione del bollo.
L’articolo 9 contiene disposizioni per la semplificazione in materia di licenza di pesca. In particolare, si stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2022, la tassa di concessione governativa sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata dalla licenza di pesca, e che la stessa non sia dovuta in caso di cambio di armatore e per una serie di casi che poi vengono enunciati nell’articolo. Si stabilisce inoltre che in tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di un semplice rinnovo nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo il soggetto che ha presentato l’istanza sia temporaneamente abilitato all’esecuzione delle attività di pesca.
L’articolo 10 esclude, a partire dal 1° gennaio 2022, la tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi tenuti a bordo dei natanti adibiti all’attività di pesca.
L’articolo 11 prevede che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall’esercizio della propria attività. Esclusa, con l’approvazione di un emendamento in Aula, la parte del testo che consentiva la vendita diretta “senza limiti quantitativi, anche in forma itinerante”.
L’articolo 12 autorizza il governo ad emanare un regolamento con cui disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura dei prodotti ittici, sulla base di norme generali, fra cui che l’indicazione abbia ad oggetto il prodotto fresco e tutti i prodotti ittici, sia di provenienza nazionale sia importati e la definizione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi.
L’articolo 13 prevede che gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione, di trattorie, pizzerie, bar e simili nonché di servizi di catering possono fornire al consumatore un’informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura somministrati o distribuiti, tramite modalità definite con apposito decreto del Mipaaf.
L’articolo 14 introduce la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette, composte da: un rappresentante designato dal ministro dell’Ambiente (oggi Transizione ecologica) con funzioni di presidente; un esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vice presidente; un esperto designato d’intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati; un esperto del Mite; da un rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Mite; da un esperto designato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); da un esperto designato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Mite. L’emendamento 14.101 di Deiana (M5S), approvato con riformulazione in Assemblea esclude le cooperative di pesca ma contemporaneamente stabilisce che “la commissione di riserva, nello svolgimento delle proprie funzioni, può acquisire i pareri delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca”.
Soppresso l’articolo 15 relativo alle concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura, lacuali e fluviali e loro pertinenze richieste da soggetti diversi dalle società cooperative.
L’articolo 16 prevede che la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell’acquacoltura riprenda le proprie funzioni senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, senza compensi ai componenti della Commissione.
L’articolo 17 contiene disposizioni sulla la ricerca scientifica e la tecnologica applicata alla pesca e all’acquacoltura, e stabilisce che il ministero delle Politiche agricole definisce gli indirizzi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura, relativi alla tutela della biodiversità e alla rinnovabilità delle risorse ittiche, allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione delle produzioni della pesca e dell’acquacoltura e alla tutela del consumatore. Istituisce il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all’acquacoltura.
L’articolo 18 contiene le disposizioni relative all’istituzione di una commissione consultiva locale per la pesca marittima e l’acquacoltura presso ogni capitaneria di porto, e ne disciplina la composizione.
L’articolo 19 prevede che tramite un decreto del Mipaaf sono stabiliti i termini e le modalità di ripartizione dell’incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso assegnato all’Italia dall’Unione europea, sulla base di una serie criteri fra cui: trasparenza e oggettività nell’individuazione delle quote assegnate ai diversi sistemi di pesca; aumento della quota indivisa; valorizzazione delle attività di pesca con metodi di cattura sostenibili e a ridotto impatto ecosistemico. Il comma 3 delega il governo a promuovere la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e, naturalmente, incentivare e favorire l’occupazione.
L’articolo 20, che interviene sul Codice della navigazione, concede al marinaio autorizzato alla pesca la possibilità di assumere il comando delle navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate, e la possibilità di pescare in qualsiasi zona del Mediterraneo.
Soppresso l’articolo 21 in materia di garanzie per l’accesso al credito concesse dall’ISMEA.
Soppresso l’articolo 22, con disposizioni in materia di destinazione delle aliquote relative ai giacimenti nel mare territoriale.
L’articolo 23 modifica l’articolo 9 del decreto legislativo del 27 maggio 2005 in materia di intese di filiera, estendendone la disciplina anche ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura. In particolare, si prevede che l’intesa può definire azioni per incentivare la gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile e azioni per sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca marittima professionale e all’acquacoltura di rilevanza nazionale.
L’articolo 24 prevede una particolare ammenda nella sanzione per la cattura del comune dattero di mare.
Soppresso l’articolo 25, con cui si prevedeva una modifica della disciplina in materia di fatturazione elettronica della piccola pesca marittima e delle acque interne.
L’articolo 26 stabilisce la copertura finanziaria.
L’articolo 27 contiene la clausola di salvaguardia.