Adottato dalle commissioni congiunte Istruzione e Lavoro di Palazzo Madama il testo unificato – il seguito dell’esame si baserà dunque su questo – delle quattro proposte di legge (S. 2039) di Francesco Verducci (PD), (S. 2127) di Pietro Nencini (IV), (S. 2090) di Lucia Borgonzoni (Lega) e (S. 2218) di Andrea Cangini (FI) che mirano al riconoscimento della figura professionale dell’artista e alla sua tutela previdenziale (vedi ES 28/04/2021), frutto di un ciclo di audizioni in cui è stato ascoltato anche il presidente degli organi collegiali dell’INPS Vito La Monica (vedi ES 18/05/2021). Durante la discussione di ieri, è stato deciso di fissare alle ore 12 di giovedì 1° luglio il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti. Di seguito un’analisi dettagliata dell’articolato del provvedimento.
Il testo, all’articolo 2, stabilisce che il settore artistico e creativo ricomprende le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, anche qualora siano compiute nell’ambito di un’organizzazione aziendale, imprenditoriale e industriale. All’articolo 3 viene istituito, presso il Ministero della cultura, l’Osservatorio per il settore artistico e creativo, la cui iscrizione, si specifica, non costituisce un albo professionale, e non aderirvi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare le relative professioni.
Quanto ai contratti di lavoro, l’articolo 4 stabilisce che il contratto di lavoro nel settore creativo e delle arti performative può essere qualificato come subordinato o autonomo, e che la discontinuità dei contratti di lavoro costituisce un’eccezione e, pertanto, è oggetto di tutela specifica. Al comma 2 si specifica che, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro concordata dalle parti e dal grado di autonomia dell’artista o al lavoratore per lo svolgimento delle proprie attività o compiti, nel settore artistico e creativo il contratto di lavoro è comunque subordinato con l’applicazione della relativa disciplina. L’articolo 5 chiarisce poi che il lavoro prestato in via esclusivamente occasionale e di entità molto piccole può essere regolato con contratti di prestazione occasionale e per un massimo di 2500 euro annui.
Quanto alla parte che norma la tutela previdenziale, l’articolo 6 prevede che gli artisti e i lavoratori del settore artistico e creativo sono iscritti alla gestione speciale del FPLS (fondo pensione lavoratori dello spettacolo) dell’INPS, indipendentemente dall’attività economica svolta dal datore di lavoro o committente e dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro. L’iscrizione degli artisti e dei lavoratori al FPLS, si specifica, comporta per gli iscritti la titolarità di un’unica posizione previdenziale e assicurativa. L’articolo 7 riconosce le tutele previdenziali e sociali ai lavoratori e ai professionisti del settore creativo e delle arti performative in virtù della loro iscrizione alla gestione speciale nel FPLS (fondo pensione lavoratori dello spettacolo), e divide le categorie professionali del settore in due gruppi: A) i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di lavoro intermittente o con contratto di lavoro autonomo e B) i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il testo, all’articolo 8, istituisce un’indennità di discontinuità per i contratti di lavoro dei lavoratori subordinati a tempo determinato e dei lavoratori autonomi iscritti nel FPLS, per i periodi di mancata occupazione. Previste, agli articoli 9 e 10, una serie di disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, e in materia di indennità per malattia. All’articolo 11 è prevista, per i lavoratori subordinati iscritti al FPLS l’accesso alla disoccupazione involontaria e alle tutele della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI). I lavoratori iscritti al FPLS, coma stabilito dall’articolo 12, sono assicurati presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Inoltre, all’articolo 14 si riconosce un bonus previdenziale nominale per il 2020 e 2021, finalizzato al raggiungimento del numero di giornate lavorative annuali necessarie per maturare il diritto al trattamento previdenziale a parziale compensazione dell’inattività dovuta all’emergenza epidemiologica, con risorse pari a 500 milioni di euro per l’anno 2021.
Il capo IV del testo è circoscritto alle professioni di artista di opera lirica, direttore di orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo. È istituito, all’articolo 16, presso il ministero della Cultura, il Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica, all’articolo 17 quello per gli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo e all’articolo 18 la Commissione tecnica per la tenuta e l’aggiornamento dei due registri in questione.
Alle imprese di produzione teatrale, l’articolo 23 dispone un credito d’imposta in misura non inferiore al 15% e non superiore al 40% del costo complessivo della produzione teatrale, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021. Istituito infine, all’articolo 24, sempre presso il ministero della Cultura il Tavolo permanente per il settore artistico e creativo, con lo scopo di favorire un dialogo permanente con i lavoratori e i professionisti del settore per l’individuazione ed il superamento delle criticità del comparto, e per le ulteriori iniziative per mitigare gli effetti economici della pandemia da COVID-19.