Sicura la cumulabilità tra formazione 4.0 e fondo nuove competenze

FONTE https://www.fiscal-focus.it/ pubblicato il 10 gennaio 2022 Autore: Mattia Gigliotti

Uno dei temi maggiormente affrontati negli ultimi mesi ad esito della nefasta interpretazione fornita da Simest alla Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Mef ha riguardato la possibilità di cumulo tra agevolazioni, come ad esempio il cumulo tra alcune delle agevolazioni maggiormente utilizzate dai contribuenti durante il periodo pandemico, ossia il Fondo Nuove Competenze gestito da Anpal e il credito d’imposta per la formazione 4.0.

Il Fondo Nuove Competenze è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19 e permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario alla formazione. Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi dello Stato e del Fse – Pon Spao, gestito da Anpal.

Il Decreto interministeriale individua il Fondo Nuove Competenze come una “misura generale” applicabile non selettivamente, a tutte le imprese e a tutti i settori economici. Il beneficio derivante dal FNC non rientra nell’ambito degli aiuti di stato e può essere cumulato con altre agevolazioni relative al costo dei dipendenti, siano esse aiuti di stato o misure di carattere generale.

Il credito d’imposta per la formazione 4.0, introdotto dall’art. 1 co. 46-55 della L. 205/2017, al contrario rappresenta un aiuto di stato cumulabile, per espressa previsione normativa, con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento UE 651/2014.

Il credito d’imposta per la formazione 4.0 rientra, insieme al credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione di cui all’articolo 1, commi 198-209, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui articolo 1, commi 189-190, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dall’articolo 1, commi da 1054 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tra le agevolazioni che verranno finanziate dal PNRR. La circolare 21 del 14 ottobre 2021 del Mef, riprendendo quanto espresso all’art. 9 del Reg. 241/2021, aveva ribadito il divieto di “doppio finanziamento” di una spesa da parte delle agevolazioni ricomprese nel PNRR e di qualsiasi altra forma di agevolazione, anche nazionale. Tale divieto era poi stato ripreso da Simest che, con riferimento ad alcune agevolazioni avviate sui suoi canali, nelle FAQ riferite a tali incentivi lo ha interpretato nel senso di vietare qualsiasi forma di cumulo tra agevolazioni nazionali e contributi PNRR.

La lettura fornita da Simest, palesemente fuorviante, ha contribuito a creare un forte clima di incertezza circa la possibilità di continuare a cumulare il credito d’imposta formazione 4.0 con altre agevolazioni, tra cui il Fondo Nuove Competenze, mettendo in discussione tale vantaggiosa circostanza non solo per il futuro, ma soprattutto per il passato.

Fortunatamente è intervenuta la Ragioneria Generale dello Stato la quale, con la circolare n. 33, ha avallato quanto avevamo già anticipato sulle pagine di questo quotidiano, ponendo la parola fine a tale diatriba e chiarendo in maniera definitiva che “assenza di doppio finanziamento” e “cumulo” sono due concetti differenti e non sovrapponibili, in quanto il divieto di doppio finanziamento prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, mentre il concetto di cumulo si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.

Cumulare due agevolazioni a beneficio di una medesima spesa, come può essere quella di lavoro dipendente nel caso specifico trattato, non vuol dire automaticamente creare le condizioni per il “doppio finanziamento”, considerato che tale eventualità si viene a generare qualora dal cumulo di più benefici si giunga ad un vantaggio complessivo superiore al 100% del costo agevolato, il quale per la parte eccedente il 100% verrebbe finanziato due volte. Ciò equivale a dire che a fronte di una spesa per lavoro dipendente pari a 100, la somma delle agevolazioni ad essa relative, come ad esempio formazione 4.0 e fondo nuove competenze, non possa superare 100.

Continua ad essere dunque garantito il cumulo, il quale rimane governato dalle ordinarie regole che lo sovrintendono, tra credito d’imposta per formazione 4.0 e fondo nuove competenze o anche tra credito formazione 4.0 e altri contributi percepiti da diversi fondi interprofessionali.

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