E’ stato pubblicato sull’edizione di oggi della Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell’Economia che, ai fini dell’applicazione della sugar tax – introdotta dal comma 662 della legge di bilancio 2020 e la cui entrata in vigore è stata posticipata dal 1 luglio 2020 al 1 gennaio 2021 dall’articolo 133 del dl Rilancio -, con la tabella in allegato individua per ciascuna sostanza indicata in grado di conferire sapore dolce alle bevande, il potere edulcorante convenzionale, a confronto con il saccarosio.
L’articolo 1 del provvedimento, al primo comma, chiarisce che la tabella allegata individua il potere edulcorante convenzionale delle sostanze elencate per la sola finalità di applicazione dell’imposta di consumo sulle bevande edulcorate (sugar tax) di cui all’articolo 1, comma 662, della legge di bilancio 2020. Il comma 2 specifica che la tabella è aggiornata periodicamente anche in relazione all’introduzione, nel settore produttivo delle bevande edulcorate, di sostanze edulcoranti non previste nella stessa tabella.
La sugar tax, disciplinata dai commi 661-676 della legge di bilancio 2020, ai commi 661-676 verrà applicata, a partire dal prossimo 1° gennaio, nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per Kg nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. La tassa non si applica alle bevande edulcorate che siano state cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Stati UE e per quelle esportate e a quelle il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale a 25 grammi per litro per i prodotti finiti e 125 grammi per kilogrammo per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.