Pubblicato sull’edizione di oggi della Gazzetta ufficiale (serie generale n. 125) il decreto del ministero dell’Economia sull’imposta di consumo sulle bevande analcoliche edulcorate, la cosiddetta sugar tax, che attua la direttiva UE 2019/904 e la legge di bilancio 2020.
Secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto l’imposta è dovuta:
- per le bevande edulcorate prodotte sul territorio nazionale, dal fabbricante o, se diverso, dal soggetto nazionale che provvede al loro condizionamento o dal soggetto, residente o non residente in Italia, per conto del quale sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente dell’impianto di condizionamento;
- per quelle provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea dall’acquirente;
- per quelle provenienti da Stati che non fanno parte dell’Unione Europea o da territori fiscali speciali, dall’importatore.
L’articolo 3 stabilisce per il soggetto che produce bevande edulcorate l’obbligo di renderlo noto in via telematica all’Agenzia Dogane e Monopoli, comunicando la denominazione dell’impresa, le tipologie di bevande e la quantità annua stimata. L’obbligo di denuncia è in capo anche al soggetto che intende realizzare bevande edulcorate a partire da prodotti già pronti per il confezionamento, e al soggetto residente o non residente nel territorio nazionale che intende vendere le bevande in questione. L’Agenzia Dogane e Monopoli, verificati i dati contenuti nelle denunce, attribuisce ai soggetti un codice identificativo per ciascun impianto e al soggetto che intende vendere bevande un codice identificativo unico.
L’articolo 4 disciplina l’attività di registrazione da parte dell‘acquirente di bevande edulcorate provenienti da altri Paesi dell’Unione europea che, prima di iniziare la propria attività, deve trasmettere all’ADM la denominazione dell’impresa, la sede legale, la partita IVA, le generalità del rappresentante legale e il luogo in cui si trovano i magazzini.
Quanto agli adempimenti in capo al fabbricante di bevande, questi deve redigere un prospetto riepilogativo in base all’allegato I presente nel decreto, nel quale sono annotati i quantitativi di bevande edulcorate ottenuti nell’impianto di produzione, con specifica indicazione di quelli ottenuti per conto di soggetti che vendono bevande edulcorate e dei codici identificativi dei medesimi soggetti e con l’indicazione del luogo, qualora diverso da quello in cui si trova l’impianto di produzione in cui tali bevande sono depositate. Il fabbricante che realizzi, a partire da materie prime o da prodotti semilavorati, più di 100.000 ettolitri annui di bevande edulcorate, oltre al prospetto redige una scheda riepilogativa degli edulcoranti secondo il modello all’allegato III.
Per quanto riguarda invece gli adempimenti all’acquirente, questi devono elaborare un prospetto riepilogativo, conforme all’allegato II, nel quale sono annotati i relativi quantitativi di bevande edulcoranti acquistati da altri Paesi dell’Unione europea, con l’indicazione del magazzino in cui sono ricevuti e gli estremi della documentazione fiscale relativa all’acquisto.
L‘articolo 7 disciplina le modalità di redazione e conservazione dei prospetti da parte dei fabbicanti e degli acquirenti.
L’articolo 8 prevede che l’accertamento e la liquidazione dell’imposta della sugar tax sono effettuati sulla base di dichiarazioni mensili che riportano tutti i dati necessari, trasmessi anche questi all’Agenzie dogane e monopoli entro la fine del mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce.
I casi di non applicazione del tributo sono disciplinati dall’articolo 9 e riguardano le bevande:
- cedute direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea o esportate dallo stesso;
- ottenute dal fabbricante per conto di un soggetto residente o non residente nel territorio nazionale in possesso di codice identificativo e da quest’ultimo direttamente vendute ad altri Paesi Ue;
- il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia corrispondente ad un quantitativo equivalente di saccarosio inferiore o uguale a 25 grammi per litro, per le bevande finite e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi.
L‘articolo 10 dispone le informazioni sull’aggiornamento della tabella degli edulcoranti, mentre l’articolo 11 i casi in cui è previsto il rimborso del tributo.