Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri di martedì pomeriggio che proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e obbliga l’utilizzo di mascherine in tutto il territorio italiano è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed è in vigore dall’8 ottobre, già trasmesso a palazzo Madama per la conversione in legge.
L’articolo 1 proroga lo stato d’emergenza al 31 gennaio 2021 (non più il 15 ottobre prossimo) e prevede l’obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (le mascherine, ndr), “con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto” a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia “garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, oltre che delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Da questi obblighi sono esclusi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, oltre che coloro che per interagire con questi si trovino nella stessa incompatibilità. Le Regioni potranno prendere misure più restrittive di quelle adottate dal governo centrale, ampliative soltanto se in accordo con il ministro della Salute; le norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti vengono prorogate fino al 31 gennaio 2021 (articolo 106 del dl CuraItalia) così come le norme sulla sottoscrizione dei contratti e delle comunicazioni in ambito bancario in modo semplificato e quelle sulla sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato.
L’articolo 2 consente l’interoperabilità della app di tracciamento Immuni con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea.
L’articolo 3 proroga i termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti dal dl agosto al 31 ottobre 2020.
L’articolo 4 prevede, in attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo.
L’articolo 5, in attesa dell’adozione dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, prevede che continuano ad applicarsi le misure previste nel dpcm del 7 settembre 2020, oltre che l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, l’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione degli obblighi per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; per i bambini di età inferiore ai sei anni; per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, oltre che per coloro che per interagire con loro versino nella stessa incompatibilità.
Da segnalare che il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato oggi un’ordinanza che obbliga al tampone chiunque abbia transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna.