Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la circolare con i criteri e le modalità di attuazione del comma 12 della legge di bilancio 2020 sul workers buyout. I lavoratori che hanno diritto alla corresponsione della NASpI, spiega il documento, che intendano richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo che spetta loro non ancora erogato, a titolo di incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sono tenuti, per il riconoscimento dell’esenzione, ad allegare, con le modalità individuate dall’Istituto erogatore, alla domanda di anticipazione della NASpI di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22/2015 (disposizioni sugli ammortizzatori sociali) i documenti elencati di seguito:
– attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, oltre che nell’Albo nazionale delle società cooperative (gestito dalle Camere di Commercio) insieme all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
– stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del presidente della cooperativa che attesta l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione.
L’Istituto erogatore della NASpI non applicherà le ritenute alla fonte sulle somme erogate, come indicato dall’articolo 1, comma 12, della legge di bilancio 2020, e provvederà a certificare, in qualità di sostituto d’imposta, l’erogazione di trattamenti utilizzando gli appositi campi che saranno riservati nel modello di Certificazione Unica.